Art. 14.
                     (Esodo e prepensionamento)
   1.  L'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  37. - (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori di cui
ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle imprese
editrici  di  giornali  periodici,  e' data facolta' di optare, entro
sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35
ovvero,  nel  periodo  di  godimento  del trattamento medesimo, entro
sessanta   giorni   dal   maturare  delle  condizioni  di  anzianita'
contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
   a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita'
ammesse   dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale:
trattamento  di  pensione  per  coloro  che  possano far valere nella
assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i  superstiti  almeno  360  contributi mensili ovvero 1664 contributi
settimanali  di  cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla
base  dell'anzianita'  contributiva  aumentata di un periodo pari a 3
anni;  i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento
di  cui  al  citato  articolo  35  sono  riconosciuti utili d'ufficio
secondo   quanto   previsto   dalla  presente  lettera;  l'anzianita'
contributiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni;
   b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti
dalle  imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa
a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di
ristrutturazione  o  riorganizzazione in presenza di crisi aziendale:
anticipata    liquidazione    della    pensione   di   vecchiaia   al
cinquantottesimo  anno  di eta', nei casi in cui siano stati maturati
almeno  diciotto  anni di anzianita' contributiva, con integrazione a
carico  dell'INPGI  medesimo  del requisito contributivo previsto dal
secondo  comma  dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e
approvato  con  decreto  interministeriale  24 luglio 1995, di cui e'
data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 234 del 6 ottobre
1995.
   2.  L'integrazione  contributiva  a  carico dell'INPGI di cui alla
lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i
giornalisti   che   abbiano   compiuto   i  sessanta  anni  di  eta',
l'anzianita'  contributiva  e' maggiorata di un periodo non superiore
alla differenza fra i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica
raggiunta,  ferma  restando la non superabilita' del tetto massimo di
360  contributi  mensili.  Non  sono ammessi a fruire dei benefi'ci i
giornalisti   che  risultino  gia'  titolari  di  pensione  a  carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  o  di  forme sostitutive,
esonerative  o  esclusive  della  medesima. I contributi assicurativi
riferiti  a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione
della  pensione  di  vecchiaia  sono riassorbiti dall'INPGI fino alla
concorrenza   della   maggiorazione   contributiva   riconosciuta  al
giornalista.
   3.   La   Cassa  per  l'integrazione  dei  guadagni  degli  operai
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari
all'importo  risultante  dall'applicazione dell'aliquota contributiva
in  vigore  per  la  gestione  medesima  sull'importo  che si ottiene
moltiplicando  per  i  mesi  di anticipazione della pensione l'ultima
retribuzione  percepita  da ogni lavoratore interessato rapportati al
mese.  I  contributi  versati  dalla Cassa integrazione guadagni sono
iscritti  per  due  terzi  nella  contabilita' separata relativa agli
interventi  straordinari  e  per il rimanente terzo a quella relativa
agli interventi ordinari.
   4.  Agli  effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
presente  articolo con la retribuzione si applicano le norme relative
alla pensione di anzianita'.
   5.  Il  trattamento di pensione di cui al presente articolo non e'
compatibile  con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione".
   2.  La  normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo,
dell'articolo  37  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, nel testo in
vigore  antecedentemente  alle  modifiche  apportate  dal comma 1 del
presente  articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei
poligrafici  dipendenti  da aziende individuate dal medesimo articolo
37,  che  abbiano  stipulato  e  trasmesso  ai  competenti uffici del
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, antecedentemente
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  accordi
sindacali  relativi  al riconoscimento delle causali di intervento di
cui all'articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.
 
          Note all'art. 14:
              -  Si  riporta  l'art.  37,  commi primo, lettera a), e
          secondo,  della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria), nel testo in vigore
          antecedentemente  alle  modifiche  apportate  dal  comma  1
          dell'art. 14 della legge qui pubblicata:
              "Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di
          cui  ai  precedenti  articoli  e'  data facolta' di optare,
          entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui
          all'art.   35   ovvero,   nel   periodo  di  godimento  del
          trattamento  medesimo,  entro  sessanta giorni dal maturare
          delle  condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per
          i seguenti benefici:
                a)  per  i  lavoratori  poligrafici:  trattamento  di
          pensione    per    coloro    che    possano    far   valere
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili
          ovvero     1.560    contributi    settimanali    di    cui,
          rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla
          base  dell'anzianita'  contributiva aumentata di un periodo
          pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e'
          ammesso  il  trattamento  di  cui  al  citato  art. 35 sono
          riconosciuti  utili  d'ufficio  per  il  conseguimento  del
          beneficio  previsto  dalla  presente  lettera; l'anzianita'
          contributiva   non  puo'  comunque  risultare  superiore  a
          quaranta anni;
                (omissis).
              I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI
          abbia  accertato  la sussistenza delle condizioni di cui al
          quinto  comma  dell'art.  2  della legge 12 agosto 1977, n.
          675,  e  che  abbiano  maturato  i  necessari  requisiti di
          anzianita'  contributiva  sono ammessi a godere, a domanda,
          dei  benefici  previsti  dalle  lettere  a),  b)  e  c) del
          precedente comma.".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
          488/1968  (in Gazzetta  Ufficiale  30 aprile  1968, n. 109)
          reca:  "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a
          carico dell'assicurazione generale obbligatoria".