Art. 14. (Esodo e prepensionamento) 1. L'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Art. 37. - (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni; b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995. 2. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefi'ci i giornalisti che risultino gia' titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. 3. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari. 4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita'. 5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione". 2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981.
Note all'art. 14: - Si riporta l'art. 37, commi primo, lettera a), e secondo, della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 14 della legge qui pubblicata: "Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti benefici: a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni; (omissis). I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianita' contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma.". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968 (in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1968, n. 109) reca: "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria".