Art. 7 (Concorso alla difesa militare) 1. Il Comandante generate della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalita' generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1. 3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.
Note all'articolo 7: L'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca: "1. Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento". L'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca: "4. Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri, col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza.". L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.), reca: "14. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. 1. Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa del territorio; c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.". L'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.), reca: "15. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Marina. 1. Il Capo di Stato maggiore della Marina in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa marittima del territorio; c) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti); d) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra; e) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti; f) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalita' per l'impiego dei mezzi navali ed aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare; g) e' responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale di cui agli articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre 1982. n. 979; h) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.". L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari), reca: "16. Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica. 1. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa: a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali; b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati ad essere impiegati nella difesa aerea nazionale; c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile; d) delinea gli indirizzi ed i criteri generali della sicurezza del volo. 2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale ed all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione. 3. Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo: a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, il traffico aereo civile sugli aeroporti non compresi nella tabella B di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635; b) dell'intero servizio meteorologico e ad eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale.".