Art. 7
                   (Concorso alla difesa militare)

   1.  Il  Comandante generate della Guardia di finanza definisce con
il   Capo   di   Stato   maggiore  della  difesa,  nell'ambito  della
pianificazione   operativa   interforze  da  questi  predisposta,  le
modalita'  generali  del  concorso  del  Corpo  alla  difesa militare
previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189.
   2.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo 4, secondo comma,
della  legge  189  del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto
riguarda le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1.
   3.  Per  l'attuazione  di  quanto  stabilito  al comma 1, potranno
essere   previste  forme  di  collegamento  tra  i  rispettivi  stati
maggiori.
 
          Note all'articolo 7:

             L'articolo   1  della  legge  23  aprile  1959,  n.  189
          (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca:
             "1.   Il   Corpo   della   Guardia  di  finanza  dipende
          direttamente  e  a  tutti  gli  effetti dal Ministro per le
          finanze.
             Esso  fa parte integrante delle Forze armate dello Stato
          e della forza pubblica ed ha il compito di:
             prevenire,  ricercare  e  denunziare  le  evasioni  e le
          violazioni finanziarie;
             eseguire  la  vigilanza  in  mare  per  fini  di polizia
          finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di
          assistenza e di segnalazione;
             vigilare,  nei  limiti  stabiliti  dalle  singole leggi,
          sull'osservanza    delle    disposizioni    di    interesse
          politico-economico;
             concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere
          e,  in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
             eseguire  gli  altri servizi di vigilanza e tutela per i
          quali sia dalla legge richiesto il suo intervento".
             L'articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959,
          n.  189  (Ordinamento  del Corpo della Guardia di finanza),
          reca:
             "4. Il Comandante generale presiede a tutte le attivita'
          concernenti  l'organizzazione,  il  personale, l'impiego, i
          servizi  tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli
          impianti  della  Guardia di finanza. Prende accordi con gli
          stati  maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario
          in  relazione  all'addestramento militare e al concorso dei
          reparti  del  Corpo  alle  operazioni  militari  in caso di
          emergenza.   Ha   rapporti   col  Comandante  generale  dei
          carabinieri,  col  Capo della polizia e con tutti gli altri
          organi   centrali   dell'Amministrazione  dello  Stato  per
          assicurare  il  coordinamento con essi dell'attivita' della
          Guardia di finanza.".
             L'articolo   14   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   25   ottobre  1999,  n.  556  (Regolamento  di
          attuazione  dell'articolo  10 della legge 18 febbraio 1997,
          n.  25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.),
          reca:
             "14.   Attribuzioni   del   Capo   di   Stato   maggiore
          dell'Esercito.  1.  Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito
          in  base  alle  direttive  del Capo di Stato maggiore della
          difesa:

          a) e'  responsabile  dell'approntamento  e dell'impiego del
             dispositivo  per la difesa terrestre del territorio ed a
             tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad essa
             concorrono,  ivi  compresi  quelli  messi a disposizione
             dalle  altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli
             impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
          b) definisce,  in  accordo con il Comandante generale della
             Guardia  di  finanza,  ai sensi dell'articolo 4, secondo
             comma,   della   legge  23  aprile  1959,  n.  189,  gli
             apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le
             aliquote  di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad
             essere impiegati nella difesa del territorio;
          c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello
             spazio aereo nazionale.".

             L'articolo   15,   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   25   ottobre  1999,  n.  556  (Regolamento  di
          attuazione  dell'articolo  10 della legge 18 febbraio 1997,
          n.  25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.),
          reca:
             "15.  Attribuzioni  del  Capo  di  Stato  maggiore della
          Marina.  1.  Il Capo di Stato maggiore della Marina in base
          alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:

          a) e'  responsabile  dell'approntamento  e dell'impiego del
             dispositivo  per  la  difesa  marittima  del territorio,
             delle  relative  linee  di  comunicazione  ed a tal fine
             coordina   l'impiego  di  tutti  i  mezzi  che  ad  essa
             concorrono,  ivi  compresi  quelli  messi a disposizione
             dalle  altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli
             impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
          b) definisce,  in  accordo con il Comandante generale della
             Guardia  di  finanza,  ai sensi dell'articolo 4, secondo
             comma,   della   legge  23  aprile  1959,  n.  189,  gli
             apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le
             aliquote  di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad
             essere impiegati nella difesa marittima del territorio;
          c) (lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
          d) concorre  alla  definizione  degli apprestamenti e delle
             organizzazioni  delle  navi  e  dei  mezzi  della Marina
             mercantile in previsione del loro impiego in guerra;
          e) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare
             e   sicurezza   dello  Stato,  le  aree  portuali  di  I
             categoria, per i provvedimenti conseguenti;
          f) propone,  per  i  provvedimenti  ministeriali  previsti,
             condizioni e modalita' per l'impiego dei mezzi navali ed
             aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di
             pertinenza della Marina militare;
          g) e'  responsabile,  sentiti  i  dicasteri competenti, del
             servizio  di  vigilanza  sulle  attivita'  marittime  ed
             economiche,  compresa  quella  di pesca, sottoposte alla
             giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del
             limite   esterno  del  mare  territoriale  di  cui  agli
             articoli  2,  lettera  c),  e  9 della legge 31 dicembre
             1982. n. 979;
          h) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello
             spazio aereo nazionale.".

             L'articolo   16   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica   25   ottobre  1999,  n.  556  (Regolamento  di
          attuazione  dell'articolo  10 della legge 18 febbraio 1997,
          n.  25,  concernente le attribuzioni dei vertici militari),
          reca:
             "16.   Attribuzioni   del   Capo   di   Stato   maggiore
          dell'Aeronautica.    1.   Il   Capo   di   Stato   maggiore
          dell'Aeronautica  in  base alle direttive del Capo di Stato
          maggiore della difesa:

          a) e'  responsabile  dell'approntamento  e dell'impiego del
             dispositivo  per  la difesa dello spazio aereo nazionale
             ed a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che ad
             essa   concorrono,   ivi   compresi   quelli   messi   a
             disposizione    dalle    altre   Forze   armate,   anche
             nell'assolvimento  degli  impegni derivanti da accordi e
             trattati internazionali;
          b) definisce,  in  accordo con il Comandante generale della
             Guardia  di  finanza,  ai sensi dell'articolo 4, secondo
             comma,   della   legge  23  aprile  1959,  n.  189,  gli
             apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le
             aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati ad
             essere impiegati nella difesa aerea nazionale;
          c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per
             l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile;
          d) delinea  gli  indirizzi  ed  i  criteri  generali  della
             sicurezza del volo.

             2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma
          1,  sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le
          attribuzioni   di  cui  alla  lettera  d)  sono  esercitate
          mediante  appositi  organismi  dedicati alla formazione del
          personale  ed  all'accertamento delle cause degli incidenti
          di volo a fini di prevenzione.
             3.  Il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica presiede,
          tramite   appositi  comandi,  all'alta  direzione  tecnica,
          operativa e di controllo:

          a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il
             traffico  aereo  operativo  militare  che  non  segue le
             procedure  formulate  dall'Organizzazione dell'aviazione
             civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare
             sugli   aeroporti   militari   e,   salvo   gli  accordi
             particolari  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
             Presidente  della  Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, il
             traffico aereo civile sugli aeroporti non compresi nella
             tabella  B  di  cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n.
             511,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
             dicembre 1979, n. 635;
          b) dell'intero  servizio  meteorologico  e ad eccezione dei
             servizi   meteorologici   aeroportuali  attribuiti  alla
             competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per
             il traffico aereo generale.".