Art. 8 (Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria) 1. Il Corpo della Guardia di finanza: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio ambito funzioni di polizia militare in via esclusiva; b) fornisce, su richiesta, all'autorita' individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria; c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.
Note all'articolo 8: L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), reca: "6. Funzioni di polizia militare. 1. La polizia militare e' costituita dal complesso delle attivita' volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armare sul territorio nazionale ed all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorita' militare attinenti all'attivita' da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attivita' dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate. 2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonche' nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili". L'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), reca: "1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttiva ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attivita' attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio' competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.".