Art. 8 
(Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria) 
 
  1. Il Corpo della Guardia di finanza: 
 
    a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio ambito
funzioni di polizia militare in via esclusiva; 
    b)  fornisce,  su  richiesta,   all'autorita'   individuata   dal
Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio  delle  funzioni
di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n.  801,  elementi
informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza
ai fini della sicurezza economico-finanziaria; 
    c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria  militare  secondo
le disposizioni sancite nei codici penali militari. 
 
          Note all'articolo 8:

             L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
          2000,  n.  297  (Norme in materia di riordino dell'Arma dei
          carabinieri,  a  norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo
          2000, n. 78), reca:
             "6. Funzioni di polizia militare. 1. La polizia militare
          e'   costituita  dal  complesso  delle  attivita'  volte  a
          garantire  le  condizioni  generali  di  ordine e sicurezza
          delle  Forze Armare sul territorio nazionale ed all'estero.
          A  tale  scopo  gli  organi  di  polizia  militare vigilano
          sull'osservanza   delle  leggi,  dei  regolamenti  e  delle
          disposizioni      dell'autorita'     militare     attinenti
          all'attivita'   da  loro  svolta.  Gli  organi  di  polizia
          militare  esercitano,  inoltre,  un'azione di contrasto, di
          natura  tecnico-militare,  delle attivita' dirette a ledere
          il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.
             2.  Le  funzioni  di  polizia  militare,  svolte  in via
          esclusiva  dall'Arma  dei  carabinieri  per  l'Esercito, la
          Marina  e  l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del
          Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle
          disposizioni  impartite  dal  Capo  di Stato Maggiore della
          Difesa,   nonche'   nel   rispetto   delle  competenze  dei
          Comandanti responsabili".
             L'articolo  1  della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801
          (Istituzione  e ordinamento dei servizi per le informazioni
          e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), reca:
             "1.  Al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          attribuiti  l'alta  direzione,  la responsabilita' politica
          generale e il coordinamento della politica informativa e di
          sicurezza  nell'interesse  e  per  la  difesa  dello  Stato
          democratico  e delle istituzioni poste dalla Costituzione a
          suo fondamento.
             Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri impartisce le
          direttiva  ed  emana  ogni  disposizione  necessaria per la
          organizzazione   ed   il   funzionamento   delle  attivita'
          attinenti  ai fini di cui al comma precedente; controlla la
          applicazione  dei  criteri  relativi  alla  apposizione del
          segreto  di Stato e alla individuazione degli organi a cio'
          competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.".