Articolo 13 
                   Organi collegiali del Ministero 
 
  1.  Oltre  agli  organi  collegiali   espressamente   previsti   da
specifiche disposizioni di legge e  regolamentari  nonche'  a  quelli
istituiti in base a contratti collettivi di lavoro  che  disciplinano
in via generale l'organizzazione e il funzionamento  delle  Pubbliche
Amministrazioni, presso il Ministero operano: 
  a) la Consulta nazionale e i comitati tributari; 
  b) la Commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112;  con  decreto  del
Ministro, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e'  stabilita  la  nuova
composizione della predetta  Commissione  che,  fino  all'entrata  in
vigore  del  medesimo  decreto,  continua  ad  operare   nell'attuale
composizione. 
 
          Note all'articolo 13: 
          - Si riporta il testo dell'articolo 6 del D.Lgs. 13  aprile
            1999, n. 112, recante "Riordino  del  servizio  nazionale
            della riscossione, in attuazione  della  delega  prevista
            dalla L. 28 settembre 1998,  n.  337",  pubblicato  nella
            Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97: 
          "Art 6. (Commissione consultiva). 
            1. La commissione consultiva per la riscossione,  di  cui
          all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986,  n.
          657, esprime pareri in materia di: 
          a) individuazione    e    determinazione    degli    ambiti
             territoriali  delle  concessioni  e   delle   successive
             modificazioni; 
          b) determinazione e revisione biennale della  remunerazione
             del servizio; 
          c) procedure  di  conferimento  delle  concessioni   e   di
             affidamento    degli    incarichi     di     commissario
             straordinario,  nonche'  fusioni   e   scissioni   delle
             societa' concessionarie; 
          d) vigilanza  sull'attivita'   dei   concessionari,   sulla
             tempestivita'  ed  efficienza  della  riscossione,   con
             facolta'  propositiva  in  materia  di   revoca   e   di
             provvedimenti    sanzionatori    nei    confronti    dei
             concessionari, compresa la decadenza dalla concessione. 
            2. La  commissione,  altresi',  a  richiesta  degli  enti
          creditori esprime pareri in ordine a controversie  relative
          al rapporto concessorio e su ogni altra questione attinente
          al servizio della riscossione. 
            3. La commissione si avvale della segreteria  tecnica  di
          cui all'articolo seguente e, ove necessario,  di  volta  in
          volta  su  singole  questioni   puo'   consultare   singoli
          concessionari  o  rappresentanti  della  categoria  e  puo'
          ricorrere alla consulenza di esperti  e  di  organizzazioni
          professionali o universitarie specializzate in  analisi  di
          costi e  di  bilanci.  Puo'  anche  acquisire,  tramite  la
          Direzione centrale per la riscossione, dati e  informazioni
          relativi alle diverse forme di riscossione e  all'andamento
          delle gestioni. 
            4.  L'affidamento  degli  incarichi  di   consulenza   e'
          disposto con provvedimento  ministeriale  su  proposta  del
          presidente della commissione: gli incarichi devono essere a
          tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno
          finanziario. Con lo stesso  o  con  successivo  decreto  e'
          determinato il compenso da corrispondere in relazione  alla
          durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato;
          il   compenso   e'   corrisposto   soltanto   al    termine
          dell'incarico dopo la consegna  del  lavoro  eseguito.  Non
          possono  essere  affidati   incarichi   di   consulenza   a
          dipendenti dei Ministeri delle finanze,  dell'interno,  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  in
          attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno  di  due
          anni. 
            5. I componenti della commissione durano in carica cinque
          anni e possono essere confermati per non piu' di una volta,
          ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo
          di eta' previsto per  il  pubblico  impiego.  La  nomina  a
          componente della commissione degli esperti e' incompatibile
          con  la  sussistenza  di  un  rapporto  di  lavoro   o   di
          collaborazione con  i  concessionari  o  con  il  consorzio
          obbligatorio  tra  i  concessionari  del   servizio   della
          riscossione. 
            6. Le regole  di  funzionamento  della  commissione  sono
          stabilite,  su  proposta  della  commissione  stessa,   con
          apposito decreto ministeriale.". 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo  8  del  D.Lgs.  28
          agosto 1997, n. 281, recante  "Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali", pubblicato nella Gazz. Uff.  30  agosto  1997,  n.
          202: 
          "Art. 8. (Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). 
            1. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPL.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,  su
          sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
          tale   incarico   non   e'    conferito,    dal    Ministro
          dell'interno.".