Articolo 14 Consulta nazionale e comitati tributari 1. La consulta nazionale, istituita nell'ambito del Ministero delle finanze con funzioni consultive e propositive, esamina gli effetti del prelievo tributario a livello nazionale e l'andamento della gestione della fiscalita' statale; formula proposte in merito alla semplificazione delle procedure e alle altre misure di carattere organizzativo, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; esprime pareri su ogni altra questione sottoposta dal Ministro. 2. La consulta e' presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato. 3. Sono componenti di diritto della stessa: a) il capo del dipartimento; b) i direttori delle agenzie, il comandante generale della Guardia di finanza, il Direttore generale dell'amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato; c) un delegato di ciascun comitato tributario. 4. Ne sono altresi' componenti, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del Ministro: a) un rappresentante del Ministero del lavoro; b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede nazionale; c) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede nazionale del settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio. dell'artigianato e delle cooperative; d) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; e) un rappresentante scelto tra il consiglio nazionale del notariato e il consiglio nazionale forense; f) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione; g) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori; h) un rappresentante dei centri autorizzati di assistenza fiscale. 5. I componenti di cui al comma 4 sono designati dal soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione e' effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 6. I Comitati tributari regionali e, nella regione Trentino-Alto Adige, i Comitati tributari delle province autonome di Trento e Bolzano, costituiscono articolazioni territoriali della Consulta nazionale. 7. I comitati tributari svolgono le seguenti attribuzioni: a) concorrono all'attivita' di analisi delle condizioni economico-produttive delle regioni e degli effetti del prelievo tributario sulle varie categorie dei contribuenti, anche ai fini della programmazione dell'attivita' di accertamento e dell'adeguamento degli studi di settore alle realta' economiche locali; b) esprimono pareri e formulano proposte in merito alla semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli uffici, anche ai fini del miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; c) esprimono pareri su ogni altra questione loro sottoposta dall'amministrazione finanziaria. 8. I comitati tributari possono assumere informazioni, dati e notizie dagli stessi soggetti e negli stessi limiti previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Dati e notizie concernenti singoli soggetti possono essere richiesti solo se relativi a piu' posizioni individuali comprese in una serie determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura. In tal caso, gli elementi, vengono acquisiti tramite gli uffici finanziari competenti, i quali provvedono a trasmetterli al comitati in forma anonima. Per l'adempimento dei propri compiti, il Comitato puo' altresi' acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed invitare a comparire i contribuenti nonche' i soggetti di cui al predetto articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973. 9. Sono componenti di diritto di ciascun comitato i dirigenti delle competenti articolazioni territoriali delle agenzie e il comandante regionale della Guardia di finanza. 10. Sono, altresi', componenti dei comitati tributari, per la durata di due anni dalla nomina disposta con decreto del direttore dell'agenzia delle entrate: a) un rappresentante del Ministero del lavoro; b) un rappresentante della regione; c) due rappresentanti delle province; d) quattro rappresentanti dei comuni; e) un rappresentante delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentative in sede locale; g) un rappresentante scelto tra le associazioni di categoria rappresentative in sede locale dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato e delle cooperative; h) un rappresentante scelto tra gli ordini professionali dei commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; i) un rappresentante scelto tra il Consiglio nazionale del notariato e il Consiglio nazionale forense; j) un rappresentante scelto tra le associazioni delle banche e dei concessionari della riscossione; k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori. 11. I componenti di' cui al comma 10 sono designati dal soggetti ivi indicati entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza dell'incarico. In sede di prima applicazione tale designazione e' effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 12. I comitati tributari sono presieduti dal dirigente dell'agenzia delle entrate che ne e' componente di diritto. 13. Le regole di funzionamento della Consulta nazionale e dei comitati tributari sono stabilite, con apposita deliberazione della Consulta stessa approvata dal MInistro. 14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Nota all'articolo 14: - Si riporta il testo dell'articolo 32, primo comma, numero 5) e numero 7), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268. S.O. n. 1: "Art. 32. (Poteri degli uffici). Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) - 4) (omissis); 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccoLta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141; 6) - 6-bis) (omissis); 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente".