Articolo 14 
               Consulta nazionale e comitati tributari 
 
  1. La consulta nazionale, istituita nell'ambito del Ministero delle
finanze con funzioni consultive e propositive,  esamina  gli  effetti
del prelievo tributario  a  livello  nazionale  e  l'andamento  della
gestione della fiscalita' statale; formula proposte  in  merito  alla
semplificazione delle procedure e  alle  altre  misure  di  carattere
organizzativo, anche ai  fini  del  miglioramento  dei  rapporti  tra
l'amministrazione finanziaria e i  contribuenti;  esprime  pareri  su
ogni altra questione sottoposta dal Ministro. 
  2. La consulta e' presieduta dal Sottosegretario di Stato delegato. 
  3. Sono componenti di diritto della stessa: 
    a) il capo del dipartimento; 
    b) i  direttori  delle  agenzie,  il  comandante  generale  della
Guardia  di  finanza,  il  Direttore  generale   dell'amministrazione
Autonoma dei monopoli di Stato; 
    c) un delegato di ciascun comitato tributario. 
  4. Ne sono altresi' componenti, per la durata  di  due  anni  dalla
nomina disposta con decreto del Ministro: 
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro; 
    b)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori dipendenti rappresentative in sede nazionale; 
    c) un rappresentante scelto  tra  le  associazioni  di  categoria
rappresentative   in   sede   nazionale   del   settori    produttivi
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio.  dell'artigianato  e
delle cooperative; 
    d) un rappresentante scelto  tra  gli  ordini  professionali  dei
commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; 
    e) un  rappresentante  scelto  tra  il  consiglio  nazionale  del
notariato e il consiglio nazionale forense; 
    f) un rappresentante scelto tra le associazioni  delle  banche  e
dei concessionari della riscossione; 
    g) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori; 
    h)  un  rappresentante  dei  centri  autorizzati  di   assistenza
fiscale. 
  5. I componenti di cui al comma 4 sono designati dal  soggetti  ivi
indicati  entro  il  novantesimo  giorno  antecedente   la   scadenza
dell'incarico. In sede di prima  applicazione  tale  designazione  e'
effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento. 
  6. I Comitati tributari regionali e,  nella  regione  Trentino-Alto
Adige, i Comitati tributari  delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  costituiscono  articolazioni  territoriali  della  Consulta
nazionale. 
  7. I comitati tributari svolgono le seguenti attribuzioni: 
    a)  concorrono  all'attivita'   di   analisi   delle   condizioni
economico-produttive delle  regioni  e  degli  effetti  del  prelievo
tributario sulle varie categorie  dei  contribuenti,  anche  ai  fini
della    programmazione    dell'attivita'    di    accertamento     e
dell'adeguamento degli  studi  di  settore  alle  realta'  economiche
locali; 
    b)  esprimono  pareri  e  formulano  proposte  in   merito   alla
semplificazione delle procedure e all'organizzazione del lavoro degli
uffici,  anche  ai  fini   del   miglioramento   dei   rapporti   tra
l'amministrazione finanziaria e i contribuenti; 
    c) esprimono pareri  su  ogni  altra  questione  loro  sottoposta
dall'amministrazione finanziaria. 
  8. I comitati  tributari  possono  assumere  informazioni,  dati  e
notizie  dagli  stessi  soggetti  e  negli  stessi  limiti   previsti
dall'articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600.  Dati   e   notizie
concernenti  singoli  soggetti  possono  essere  richiesti  solo   se
relativi  a  piu'  posizioni  individuali  comprese  in   una   serie
determinata secondo le tecniche statistiche di campionatura.  In  tal
caso, gli elementi, vengono acquisiti tramite gli  uffici  finanziari
competenti, i quali provvedono a trasmetterli al  comitati  in  forma
anonima. Per l'adempimento  dei  propri  compiti,  il  Comitato  puo'
altresi' acquisire la documentazione ritenuta necessaria ed  invitare
a comparire i contribuenti nonche' i  soggetti  di  cui  al  predetto
articolo 32, primo comma, numero 5), del decreto n. 600 del 1973. 
  9. Sono componenti di diritto di ciascun comitato i dirigenti delle
competenti articolazioni territoriali delle agenzie e  il  comandante
regionale della Guardia di finanza. 
  10. Sono, altresi',  componenti  dei  comitati  tributari,  per  la
durata di due anni dalla nomina disposta con  decreto  del  direttore
dell'agenzia delle entrate: 
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro; 
    b) un rappresentante della regione; 
    c) due rappresentanti delle province; 
    d) quattro rappresentanti dei comuni; 
    e)  un  rappresentante  delle  camere  di  commercio,  industria,
agricoltura e artigianato; 
    f) un rappresentante scelto tra le organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori dipendenti rappresentative in sede locale; 
    g) un rappresentante scelto  tra  le  associazioni  di  categoria
rappresentative   in   sede    locale    dei    settori    produttivi
dell'agricoltura, dell'industria, del commercio,  dell'artigianato  e
delle cooperative; 
    h) un rappresentante scelto  tra  gli  ordini  professionali  dei
commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti del lavoro; 
    i) un  rappresentante  scelto  tra  il  Consiglio  nazionale  del
notariato e il Consiglio nazionale forense; 
    j) un rappresentante scelto tra le associazioni  delle  banche  e
dei concessionari della riscossione; 
    k) un rappresentante scelto tra le associazioni dei consumatori. 
  11. I componenti di' cui al comma 10 sono  designati  dal  soggetti
ivi indicati entro il  novantesimo  giorno  antecedente  la  scadenza
dell'incarico. In sede di prima  applicazione  tale  designazione  e'
effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento. 
  12. I comitati tributari sono presieduti dal dirigente dell'agenzia
delle entrate che ne e' componente di diritto. 
  13. Le regole di  funzionamento  della  Consulta  nazionale  e  dei
comitati tributari sono stabilite, con apposita  deliberazione  della
Consulta stessa approvata dal MInistro. 
  14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio. 
 
          Nota all'articolo 14: 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo  32,  primo  comma,
          numero 5) e numero 7), del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.
          600,   recante   "Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle imposte sui redditi",  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268. S.O. n. 1: 
          "Art. 32. (Poteri degli uffici). 
            Per l'adempimento  dei  loro  compiti  gli  uffici  delle
          imposte possono: 
            1) - 4) (omissis); 
            5) richiedere agli organi e  alle  Amministrazioni  dello
          Stato, agli enti pubblici non economici, alle  societa'  ed
          enti  di  assicurazione  ed  alle  societa'  ed  enti   che
          effettuano istituzionalmente riscossioni  e  pagamenti  per
          conto  di   terzi,   ovvero   attivita'   di   gestione   e
          intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria,  la
          comunicazione, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative, statutarie o regolamentari, di dati e  notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente  alla
          durata del contratto di  assicurazione,  all'ammontare  del
          premio  e  alla  individuazione  del  soggetto   tenuto   a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere fornite, a seconda della richiesta,  cumulativamente
          o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte.  Questa
          disposizione  non  si  applica  all'Istituto  centrale   di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le rilevazioni loro  commesse  dalla  legge,  e,  salvo  il
          disposto del numero 7), all'Amministrazione  postale,  alle
          aziende e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccoLta  del  risparmio  o   all'esercizio   del   credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141; 
            6) - 6-bis) (omissis); 
            7)  richiedere,  previa   autorizzazione   dell'ispettore
          compartimentale  delle  imposte  dirette  ovvero,  per   la
          Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende  e
          istituti di credito per quanto riguarda i  rapporti  con  i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati relativi ai servizi dei  conti  correnti  postali,  ai
          libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi,  copia
          dei  conti  intrattenuti  con  il   contribuente   con   la
          specificazione di tutti i rapporti inerenti  o  connessi  a
          tali  conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da   terzi;
          ulteriori dati, notizie e documenti di carattere  specifico
          relativi agli stessi conti  possono  essere  richiesti  con
          l'invio   alle   aziende   e   istituti   di   credito    e
          all'Amministrazione  postale  di  questionari  redatti   su
          modello  conforme  a  quello  approvato  con  decreto   del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che  ne
          da' notizia immediata al soggetto interessato; la  relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente".