Articolo 15 Organi collegiali delle agenzie 1. Ferma restando l'autonomia delle agenzie con riferimento alla disciplina di organi collegiali del proprio ordinamento, i seguenti organi continuano ad operare secondo le disposizioni vigenti: a) presso l'agenzia delle entrate, il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive di cui alla legge del 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212; con decreto del Ministro, sentito il direttore dell'agenzia delle entrate, e' stabilita la nuova composizione del predetto Comitato che, fino all'entrata in vigore del medesimo decreto, continua ad operare nell'attuale composizione; b) presso l'agenzia delle entrate, le commissioni istituite in base alle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.581 e 8 aprile 1998, n. 169; c) presso l'agenzia delle dogane, il Collegio centrale dei periti doganali e i Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni; d) presso l'agenzia del territorio, la Commissione censuaria centrale e le Commissioni censuarie provinciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'articolo 15: - La L. 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1991, n. 305, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, della L. 27 luglio 2000, n. 212. gia' citata nelle note all'articolo 2: "Art. 11. (Interpello del contribuente). 1.- 5. (Omissis). 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.". - Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, recante "Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1951, n. 173. - Il D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, recante "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1^ giugno 1998, n. 125. - Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", e' pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 28 marzo 1973, n. 80. - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, recante "Perfezionamento e revisione del sistema catastale", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 5.