Articolo 15 
                   Organi collegiali delle agenzie 
 
  1. Ferma restando l'autonomia delle agenzie  con  riferimento  alla
disciplina di organi collegiali del proprio ordinamento,  i  seguenti
organi continuano ad operare secondo le disposizioni vigenti: 
    a) presso l'agenzia delle entrate,  il  Comitato  consultivo  per
l'applicazione delle norme antielusive  di  cui  alla  legge  del  30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni  ed
all'articolo 11, comma 6, della legge 27 luglio  2000,  n.  212;  con
decreto  del  Ministro,  sentito  il  direttore  dell'agenzia   delle
entrate, e' stabilita la nuova  composizione  del  predetto  Comitato
che, fino all'entrata in vigore del  medesimo  decreto,  continua  ad
operare nell'attuale composizione; 
    b) presso l'agenzia delle entrate, le  commissioni  istituite  in
base alle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18
aprile 1951, n.581 e 8 aprile 1998, n. 169; 
    c) presso l'agenzia delle dogane, il Collegio centrale dei periti
doganali e i Collegi consultivi compartimentali dei  periti  doganali
di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    d) presso l'agenzia  del  territorio,  la  Commissione  censuaria
centrale e le Commissioni censuarie provinciali di cui al  D.P.R.  26
ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          Note all'articolo 15: 
            - La L. 30 dicembre 1991, n. 413,  recante  "Disposizioni
          per  ampliare  le  basi  imponibili,  per   razionalizzare,
          facilitare  e  potenziare  l'attivita'   di   accertamento;
          disposizioni per la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni
          immobili  delle   imprese,   nonche'   per   riformare   il
          contenzioso e per la  definizione  agevolata  dei  rapporti
          tributari pendenti; delega al Presidente  della  Repubblica
          per  la  concessione  di  amnistia  per  reati   tributari;
          istituzioni dei centri di assistenza fiscale  e  del  conto
          fiscale", e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre  1991,
          n. 305, S.O. 
            - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 6, della L.
          27 luglio 2000, n. 212. gia' citata nelle note all'articolo
          2: 
          "Art. 11. (Interpello del contribuente). 
            1.- 5. (Omissis). 
            6. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  21  della
          legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  relativo  all'interpello
          della   amministrazione   finanziaria    da    parte    dei
          contribuenti.". 
          - Il  D.P.R.  18  aprile  1951,  n.  581,  recante   "Norme
            regolamentari  per  l'applicazione  e  l'esecuzione   del
            decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,   sulla
            disciplina delle  attivita'  di  giuoco",  e'  pubblicato
            nella Gazz. Uff. 31 luglio 1951, n. 173. 
          - Il D.P.R. 8 aprile 1998,  n.  169,  recante  "Regolamento
            recante  norme   per   il   riordino   della   disciplina
            organizzativa, funzionale e fiscale dei  giochi  e  delle
            scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il
            riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78,
            della L. 23 dicembre 1996, n. 662", e'  pubblicato  nella
            Gazz. Uff. 1^ giugno 1998, n. 125. 
          - Il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,  recante  "Approvazione
            del testo unico delle disposizioni legislative in materia
            doganale", e' pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz.  Uff.
            28 marzo 1973, n. 80. 
          - Il   D.P.R.   26   ottobre   1972,   n.   650,    recante
            "Perfezionamento e revisione del sistema  catastale",  e'
            pubblicato nella Gazz. Uff. 11  novembre  1972,  n.  292,
            S.O. n. 5.