Art. 14. (Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade) 1. E' vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.