Art. 14.
                 (Vendita di bevande superalcoliche
                          sulle autostrade)

   1.  E' vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle
aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
   2.  La  violazione  della disposizione di cui al comma 1 e' punita
con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
da lire 5 milioni a lire 10 milioni.