Art. 15.
             (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

   1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni  sul  lavoro  ovvero  per  la sicurezza, l'incolumita' o la
salute  dei  terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche.
   2.  Per  le  finalita'  previste dal presente articolo i controlli
alcolimetrici   nei   luoghi  di  lavoro  possono  essere  effettuati
esclusivamente  dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma
1,  lettera  d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni,  ovvero  dai medici del lavoro dei servizi
per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  negli  ambienti di lavoro con
funzioni  di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita'
sanitarie locali.
   3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano
accedere  ai  programmi  terapeutici  e  di  riabilitazione  presso i
servizi  di  cui  all'articolo  9,  comma 1, o presso altre strutture
riabilitative,  si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi
in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
   4.  Chiunque  contravvenga  alle disposizioni di cui al comma 1 e'
punito  con  la  sanzione amministrativa consistente nel pagamento di
una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
 
          Note all'art. 15:
              - Il  testo  dell'articolo  2,  comma 1, lettera d) del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni   (Attuazione   delle  direttive  89/391/CEE,
          89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
          90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE,  97/42/CE e 1999/38/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori durante il lavoro), e' il seguente:
              "Art. 2. Definizioni.
              1. Agli  effetti  delle disposizioni di cui al presente
          decreto si intendono per:
              (omissis)
              d) medico  competente:  medico  in  possesso di uno dei
          seguenti titoli:
              1) specializzazione   in   medicina  del  lavoro  o  in
          medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia  ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
          altre  specializzazioni  individuate,  ove  necessario, con
          decreto  del  ministro  della  sanita'  di  concerto con il
          ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica;
              2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
          medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia ed igiene del lavoro;
              3) autorizzazione   di  cui  all'art.  55  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277".
              L'articolo   124   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi
          in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti o sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza), reca il seguente testo:
              "Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti
              1) I  lavoratori  di  cui  viene  accertato lo stato di
          tossicodipendenza,  i quali intendono accedere ai programmi
          terapeutici  e  di riabilitazione presso i servizi sanitari
          delle   unita'   sanitarie  locali  o  di  altre  strutture
          terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti
          a  tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del
          posto  di  lavoro  per il tempo in cui la sospensione delle
          prestazioni   lavorative   e'   dovuta  all'esecuzione  del
          trattamento  riabilitativo  e, comunque, per un periodo non
          superiore a tre anni.
              2) I  contratti  collettivi  di lavoro e gli accordi di
          lavoro   per   il   pubblico  impiego  possono  determinare
          specifiche  modalita' per l'esercizio della facolta' di cui
          al  comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale,
          l'assenza    di    lungo   periodo   per   il   trattamento
          terapeutico-riabilitativo    e'    considerata,   ai   fini
          normativi,  economici  e  previdenziali, come l'aspettativa
          senza   assegni   degli  impiegati  civili  dello  Stato  e
          situazioni   equiparate.  I  lavoratori,  familiari  di  un
          tossicodipendente,  possono  a  loro  volta essere posti, a
          domanda,  in  aspettativa  senza  assegni per concorrere al
          programma    terapeutico    e    socio-riabilitativo    del
          tossicodipendente    qualora    il    servizio    per    le
          tossicodipendenze ne attesti la necessita'.
              3) Per  la  sostituzione dei lavoratori di cui al comma
          1,   e'   consentito  il  ricorso  all'assunzione  a  tempo
          determinato,  ai  sensi  dell'art. 1, secondo comma lettera
          b),  della  legge  18 aprile  1962, n. 230. Nell'ambito del
          pubblico  impiego  i  contratti  a  tempo  determinato  non
          possono avere una durata superiore ad un anno.
              4) Sono   fatte   salve  le  disposizioni  vigenti  che
          richiedono    il    possesso   di   particolari   requisiti
          psico-fisici  e  attitudinali  per  l'accesso  all'impiego,
          nonche'  quelle  che, per il personale delle forze armate e
          di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di
          pubblica  sicurezza  e per quello cui si applicano i limiti
          previsti  dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874,
          disciplinano   la   sospensione   e   la  destituzione  dal
          servizio.".