Art. 10. 
    (Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico) 
 
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato  un  Fondo  di  rotazione  per  il  prestito  ed  il
risparmio  turistico,  di  seguito  denominato  "Fondo",   al   quale
affluiscono: 
a)  risparmi  costituiti  da  individui,   imprese,   istituzioni   o
associazioni   private   quali   circoli   aziendali,    associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie; 
b) risorse  derivanti  da  finanziamenti,  donazioni  e  liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati. 
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il
risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con  reddito  al  di
sotto di un limite fissato ogni tre anni  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo  i  criteri
di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di
pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e  preferibilmente
localizzati in periodi di bassa stagione, in  modo  da  concretizzare
strategie per destagionalizzare i  flussi  turistici.  Hanno  inoltre
priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative  a
pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse. 
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo
scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a
livello nazionale dalle associazioni non-profit,  dalle  associazioni
delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e  finanziarie,
previa intesa nella Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge provvede con decreto a stabilire: 
a) i criteri e le modalita'  di  organizzazione  e  di  gestione  del
Fondo; 
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati; 
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni; 
d) le modalita' di utilizzo degli  eventuali  utili  derivanti  dalla
gestione per interventi di solidarieta' a favore  dei  soggetti  piu'
bisognosi. 
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di  cui  al
comma 1 e' autorizzato un conferimento entro  il  limite  di  lire  7
miliardi annue nel triennio 2000- 2002. 
5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente   articolo,
valutato in lire 7 miliardi  annue  nel  triennio  2000-2002,  si  fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  2000,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
 
          Nota all'art. 10:
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
          "Definizione  di  criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
          51,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicaio
          nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998.
          Note all'art. 11.
              - Il  regio  decreto-legge  24 ottobre  1935,  n. 2049,
          abrogato  dalla  presente  legge,  reca "modificazioni alle
          leggi  16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e
          regio   decreto  26 aprile  1932,  n.  406,  relativi  alla
          pubblicita' dei prezzi degli alberghi".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 99 del citato regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773:
              "Art.  99  (art.  97,  testo unico 1926). - Nel caso di
          chiusura  dell'esercizio  per  un tempo superiore agli otto
          giorni,  senza che sia dato avviso alla autorita' locale di
          pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.
              La  licenza  e', altresi', revocata nel caso in cui sia
          decorso  il termine di chiusura comunicato all'autorita' di
          pubblica   sicurezza,   senza  che  l'esercizio  sia  stato
          riaperto.
              Tale  termine  non  puo'  essere  superiore a tre mesi,
          salvo il caso di forza maggiore".
              - Il  regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635, recante
          "Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
          unico  18 giugno  1931,  n.  773,  delle  leggi di pubblica
          sicurezza"  e'  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149.
              - Si  trascrivono  gli articoli 152, 153, 154 e 180 del
          regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
              "Art.  152.  - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13
          del  presente regolamento, la domanda per la licenza di uno
          degli  esercizi indicati all'art. 86 del regio decreto deve
          contenere   le   indicazioni   relative   alla   natura   e
          all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
              Nei  riguardi  degli  alberghi  e  delle  pensioni,  la
          domanda per ottenere la licenza dell'esercizio deve inoltre
          essere  corredata  da  apposita  documentazione dalla quale
          risulti  che  il  richiedente ha ottenuto la classifica del
          locale  a  termine del regio decreto-legge 18 gennaio 1937,
          n. 975".
              "Art.  153.  -  La  licenza  puo'  essere  rifiutata  o
          revocata  per  ragioni di igiene o quando la localita' o la
          casa   non   si   prestino   ad   essere   convenientemente
          sorvegliate".
              "Art.  154.  -  La licenza di cui all'art. 86 del regio
          decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e'  estesa sul modello
          annesso al presente regolamento".
              "Art.  180.  -  I  pubblici  esercenti  debbono  tenere
          esposte  nel  locale  dell'esercizio  in  luogo visibile al
          pubblico  la  licenza  e  l'autorizzazione e la tariffa dei
          prezzi.
              Hanno  pure  l'obbligo  di  tenere in luogo visibile al
          pubblico   l'elenco   delle   bevande   alcoliche  indicate
          nell'art.  89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che
          trovansi in vendita nell'esercizio, nonche' la riproduzione
          a  stampa  degli  articoli  96,  97 e 101 del regio decreto
          18 giugno  1931, n. 773 e 173, 176 a 181 e 186 del presente
          regolamento".
              - La  legge  17 maggio  1983,  n.  217,  recante "legge
          quadro  per  il turismo e interventi per il potenziamento e
          la   qualificazione  dell'offerta  turistica",  abrogata  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del decreto di
          cui   all'art.   2,  comma  4,  della  presente  legge,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 141 del 25 maggio
          1983.
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 5, comma 2, abrogato
          dalla presente legge:
                "2.  I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti
          ad  iscriversi  in  una  sezione  speciale  di  un registro
          istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426".
              - Il   decreto-legge  29 marzo  1995,  n.  97,  recante
          "Riordino  delle funzioni in materia di turismo, spettacolo
          e  sport"  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 77 del
          1o aprile  1995 e convertito, con modificazioni dalla legge
          30 maggio 1995, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  124  del  30 maggio  1995.  Si trascrive il testo degli
          articoli 1, 3, comma 1, lettere a) e b) e 10 della presente
          legge:
              "Art.  1  (Trasferimento  di  funzioni  in  materia  di
          turismo e di spettacolo). - 1. Sono trasferite alle regioni
          a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte
          le  competenze  e  funzioni  amministrative  del  soppresso
          Ministero  del  turismo  e  dello  spettacolo  salvo quelle
          espressamente  attribuite  all'amministrazione centrale dal
          presente  decreto  e  per  quanto riguarda la materia dello
          spettacolo  nei limiti, modalita' e termini di cui all'art.
          2 della legge di conversione del presente decreto.
              2.   Al   fine   della  predisposizione  del  programma
          promozionale  triennale  di  cui  all'art.  7  della  legge
          11 ottobre  1990,  n. 292, l'Ente nazionale italiano per il
          turismo   (ENIT)  acquisisce  il  parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque
          salve  le  attribuzioni  delle regioni a statuto speciale e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
          provvedono  a disciplinare con proprie leggi le materie del
          presente  decreto.  Il parere deve essere reso entro trenta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              3.  Le  regioni  concorrono  alla  elaborazione  e alla
          attuazione   della  politica  nazionale  e  comunitaria  in
          materia  di spettacolo nonche' alla definizione dei criteri
          per la ripartizione delle risorse.
              4.  Il  personale del soppresso Ministero del turismo e
          dello   spettacolo   viene  trasferito  in  relazione  alle
          funzioni  trasferite  ai sensi del comma 1, con il consenso
          dei  medesimi,  e  con inquadramento anche in soprannumero,
          alle   regioni  o  a  enti  pubblici  regionali  o  a  enti
          territoriali,   conservando   lo   stato   giuridico  e  il
          trattamento economico acquisito.
              5.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni trasferite le
          regioni  si  avvalgono  del personale inquadrato nei propri
          rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto,
          e  del  personale  trasferito  ai  sensi del comma 4, senza
          procedere a nuove assunzioni di personale.
              6. (Abrogato).
              7. (Abrogato).
              8. (Abrogato).
              9. (Abrogato)".
              "Art.  3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti
          del settore dello spettacolo e del turismo). - 1. In attesa
          della    costituzione   di   una   autorita'   di   Governo
          specificamente  competente  per  le  attivita'  culturali e
          dell'entrata  in  vigore  delle leggi quadro riguardanti il
          cinema,  la  musica,  la  danza,  il  teatro di prosa e gli
          spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi
          adottati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400, e degli articoli 30, 31 e 32 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sentite  le competenti commissioni
          parlamentari, si procede a:
                a) riordinare  gli organi consultivi istituiti presso
          il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
                b) riordinare  gli  enti  operanti  nel settore dello
          spettacolo  e  del turismo, prima sottoposti alla vigilanza
          del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo".
              "Art. 10 (Disposizioni particolari).
              1. (Omissis).
              2. (Omissis).
              3. (Omissis).
              4.  Le  autorizzazioni  di  cui  al comma 3 dell'art. 9
          della  legge  23 dicembre  1992,  n.  498,  possono  essere
          concesse   anche   a   gruppi   di  artisti  costituiti  in
          associazione  per lo svolgimento di una autonoma attivita',
          purche'   sulla  base  di  una  convenzione  approvata  dal
          consiglio  di  amministrazione  dell'ente  ed ispirata alle
          finalita'   di  incentivare  la  professionalizzazione  del
          rapporto  di  lavoro delle masse artistiche e sempre che la
          stessa  non  comporti  nocumento  diretto  o  indiretto per
          lente,  costituisca un vantaggio economico per lo stesso in
          termini  di  concessione,  totale  o  parziale, dei diritti
          radiofonici   e   televisivi,   e   preveda   la  eventuale
          trasformazione   programmata  del  rapporto  di  lavoro  da
          dipendente ad autonomo.
              5.  Gli  enti  lirici  e  le istituzioni concertistiche
          assimilate  possono  procedere ad assunzioni di personale a
          tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei
          contingenti  accertati  ai  sensi  dell'art.  3 della legge
          22 luglio  1977,  n.  426,  e successive modificazioni, per
          documentate  imprescindibili  esigenze  di funzionamento; a
          tal   fine   gli   enti  e  le  istituzioni  devono  essere
          autorizzati dall'Autorita' statale competente in materia di
          spettacolo,   previa   dimostrazione   della  copertura  in
          bilancio  della  relativa  spesa,  sentiti  il Dipartimento
          della  funzione  pubblica  e  il Ministero del tesoro. [Gli
          enti  e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui
          al  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, possono
          stipulare  nei  limiti  delle  disponibilita' di bilancio e
          sentito  il  parere  del  Ministro  del  tesoro,  contratti
          aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di
          lavoro  della  categoria,  a  partire  da  quello che sara'
          stipulato  dopo la data di entrata in vigore della legge di
          conversione  del presente decreto]. Per la realizzazione di
          manifestazioni  musicali  e  di balletto, gli enti lirici e
          tutte le istituzioni musicali possono, altresi', nei limiti
          delle  disponibilita'  di  bilancio, stipulare contratti di
          prestazione   professionale   sulla  base  delle  modalita'
          stabilite  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  dello  spettacolo,  con cantanti concertisti,
          direttori  di  orchestra,  registi, scenografi, coreografi,
          ballerini   e   solisti;  detti  contratti  possono  essere
          stipulati  direstamente  con  gli  artisti  ovvero  per  il
          tramite  di  agenti  o  rappresentanti iscritti in apposito
          albo  da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il  Ministro  di  grazia  e  giustizia. Per l'anno 1995, e'
          fatto   divieto   agli   enti  lirici  e  alle  istituzioni
          concertistiche  assimilate  di  procedere  ad assunzioni di
          personale  a  tempo  determinato,  salvo  che  si tratti di
          personale  artistico  e  tecnico  da  impiegare per singole
          opere  o  spettacoli,  nei  limiti  delle disponibilita' di
          bilancio. Per l'anno 1995, e' consentita agli enti pubblici
          del    settore   dello   spettacolo,   nei   limiti   delle
          disponibilita'  di  bilancio,  l'assunzione  di personale a
          tempo   determinato   anche   con  mansioni  amministrative
          esclusivamente  per  esigenze connesse con la realizzazione
          di   manifestazioni  ufficiali  nell'ambito  delle  proprie
          finalita'      istituzionali      previa     autorizzazione
          dell'autorita'   di   Governo   competente  in  materia  di
          spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica
          e il Ministero del tesoro.
              6.  La  Banca  nazionale  del  lavoro  e' autorizzata a
          utilizzare  il  fondo  istituito  dall'art.  3  della legge
          13 luglio  1984,  n.  313,  al  fine  della  concessione di
          contributi  in  conto  interessi  a  favore delle attivita'
          teatrali  di  prosa, per il calcolo degli interessi passivi
          del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto
          previsto  dall'art.  2, quarto comma, della legge 10 maggio
          1983,  n.  182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984,
          n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca
          nazionale   del   lavoro   -   Sezione   per   il   credito
          cinematografico e teatrale S.p.a.
              7. (Omissis).
              8. (Omissis).
              9. (Omissis).
              10. (Omissis).
              11.  Per  l'anno  1995  i termini per l'esercizio della
          facolta'  di opzione previsti dal penultimo comma dell'art.
          34  e  dal  quinto  comma  dell'art.  74  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
          differiti  al  trentesimo  giorno  successivo  a  quello di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto;  entro  lo  stesso  termine  puo'  essere revocata
          l'opzione precedentemente esercitata.
              12. (Omissis).
              13. (Omissis).
              14. (Abrogato).
              15.  Per  la  realizzazione  delle  iniziative  per  la
          celebrazione  del  centenario  della  fondazione  dell'Ente
          autonomo  della Biennale di Venezia, e' concesso, in favore
          dell'ente  stesso,  un  contributo straordinario di lire 10
          miliardi  per  l'anno  1995.  Al relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1995,  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.  Entro  il  30 aprile  1996,  l'Ente e' tenuto a
          presentare  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   dello  spettacolo,  che  la  trasmette  alle
          Camere,   una  relazione  che  dia  conto  dettagliatamente
          dell'utilizzazione del contributo.
              16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              - Il  regio  decreto  24 maggio  1925  n. 1102, recante
          "Approvazione  del  regolamento  per le migliorie igieniche
          negli  alberghi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          9 luglio 1925, n. 157. Si trascrive il testo dell'art. 4:
              "Art.  4. - Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura
          minima  delle camere a un letto e' fissata in metri cubi 24
          e  quella  delle  camere  a  due letti in metri cubi 42. La
          superficie minima sara' rispettivamente di metri quadrati 8
          e  metri  quadrati 14. L'altezza utile interna sara' quella
          stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
              Le  suindicate  dimensioni  vanno calcolate al netto di
          ogni altro ambiente accessorio.
              Nelle localita' di altitudine superiore a metri 700 sul
          livello  del mare, i regolamenti comunali di igiene possono
          ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari
          condizioni  climatiche, fino al limite minimo di metri cubi
          23  e  40, rispettivamente per le camere a un letto e a due
          letti.  Anche  in questo caso l'altezza utile interna sara'
          quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
              Per  le  camere  a  piu'  di due letti la cubatura e la
          superficie  minima  sono  quelle  risultanti  dalle  misure
          stabilite  per  le  camere  a due letti aumentate, per ogni
          letto in piu', di un numero rispettivamente di metri cubi o
          quadrati  pari alla differenza di cubatura e superficie tra
          le camere ad uno e quelle a due letti.
              La   consistenza   ricettiva  degli  alberghi  e  delle
          pensioni   e'   indicata   nella  licenza  di  costruzione,
          nell'autorizzazione  all'abitabilita', nel provvedimento di
          classificazione e nella licenza di esercizio.
              I  pavimenti  dovranno  essere  costruiti con materiale
          impermeabile;  e',  tuttavia, consentito l'uso di pavimenti
          di legno.
              Per le camere da letto si cerchera' di usufruire meglio
          che   sia   possibile   delle  esposizioni  piu'  aerate  e
          soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto
          cio' che possa costituire fonte di insalubrita'".
              - Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettera a) del
          citato  decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  1995, n. 203, come
          modificato  dal  comma  7 dell'art. 16 della legge 7 agosto
          1997,  n.  266, recante "Interventi urgenti per l'economia"
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1997 n.
          186, e' il seguente:
              "Art.  7  (Adeguamento  della  legislazione  in materia
          alberghiera).  - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto, il Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   Bolzano   e   sentite   le   associazioni   di
          settore maggiormente  rappresentative  in  campo nazionale,
          formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi
          ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3, lettera d), della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  i  criteri  di adeguamento alle
          disposizioni  vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione
          europea delle seguenti normative:
                a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto
          24 maggio  1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle
          more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
          e  delle  successive  norme  di  attuazione, in deroga alle
          misure  previste dalla normativa vigente, e' consentita una
          riduzione  della superficie delle stanze a un letto e delle
          stanze  a  due  o  piu'  letti  fino  al 25 per cento nelle
          strutture alberghiere esistenti, classificata a una stella,
          due  stelle  o  tre  stelle,  e  fino al 20 per cento nelle
          strutture  alberghiere  esistenti,  classificate  a quattro
          stelle,  cinque  stelle  o cinque stelle lusso. La cubatura
          minima  delle  stanze d'albergo e' determinata dal prodotto
          della  supeificie  minima,  come  definita  dalla  presente
          lettera,  per  I'altezza  minima  fissata  dai  regolamenti
          edilizi  o  dai  regolamenti  di igiene comunali. L'altezza
          minima interna utile delle stanze d'albergo non puo' essere
          comunque  inferiore  ai  parametri previsti dall'art. 1 del
          decreto   del   Ministro   della   sanita'  5 luglio  1975,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 190 del 18 luglio
          1975".
              - Il  decreto-legge  5 ottobre  1993,  n.  400  recante
          "Disposizioni  per  la determinazione dei canoni relativi a
          concessioni  demaniali marittime" pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  5 ottobre  1993,  n. 234, e' convertito con
          modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta
          Ufficiale  del  4 dicembre  1993,  n.  285). Si riportano i
          testi dei commi 1 e 2 dell'art. 1.
              "Art.  1.  -  1.  La  concessione  dei  beni  demaniali
          marittimi  puo'  essere  rilasciata,  oltre che per servizi
          pubblici  e  per servizi e attivita' portuali e produttive,
          per l'esercizio delle seguenti attivita':
                a) gestione di stabilimenti balneari;
                b) esercizi  di  ristorazione  e  somministrazione di
          bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
                c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
                d) gestione   di  strutture  ricettive  ed  attivita'
          ricreative e sportive;
                e) esercizi commerciali;
                f) servizi  di altra natura e conduzione di strutture
          ad  uso  abitativo,  compatibilmente  con  le  esigenze  di
          utilizzazione   di   cui   alle   precedenti  categorie  di
          utilizzazione.
              2.  Le  concessioni  di cui al comma 1, (beni demaniali
          marittimi)  indipendentemente dalla natura o dal tipo degli
          impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno
          durata  di  quattro  anni;  possono  comunque  avere durata
          differente su richiesta motivata degli interessati".