Art. 10.
(Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)
1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il
risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale
affluiscono:
a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o
associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie;
b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il
risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di
sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri
di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di
pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente
localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare
strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre
priorita' nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a
pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo
scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a
livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni
delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie,
previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge provvede con decreto a stabilire:
a) i criteri e le modalita' di organizzazione e di gestione del
Fondo;
b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;
c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;
d) le modalita' di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla
gestione per interventi di solidarieta' a favore dei soggetti piu'
bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al
comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7
miliardi annue nel triennio 2000- 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 10:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
"Definizione di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicaio
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998.
Note all'art. 11.
- Il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049,
abrogato dalla presente legge, reca "modificazioni alle
leggi 16 maggio 1932, n. 557, 22 dicembre 1932, n. 1723, e
regio decreto 26 aprile 1932, n. 406, relativi alla
pubblicita' dei prezzi degli alberghi".
- Si riporta il testo dell'art. 99 del citato regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 99 (art. 97, testo unico 1926). - Nel caso di
chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto
giorni, senza che sia dato avviso alla autorita' locale di
pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.
La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia
decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di
pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato
riaperto.
Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi,
salvo il caso di forza maggiore".
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1940, n. 149.
- Si trascrivono gli articoli 152, 153, 154 e 180 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
"Art. 152. - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13
del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno
degli esercizi indicati all'art. 86 del regio decreto deve
contenere le indicazioni relative alla natura e
all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Nei riguardi degli alberghi e delle pensioni, la
domanda per ottenere la licenza dell'esercizio deve inoltre
essere corredata da apposita documentazione dalla quale
risulti che il richiedente ha ottenuto la classifica del
locale a termine del regio decreto-legge 18 gennaio 1937,
n. 975".
"Art. 153. - La licenza puo' essere rifiutata o
revocata per ragioni di igiene o quando la localita' o la
casa non si prestino ad essere convenientemente
sorvegliate".
"Art. 154. - La licenza di cui all'art. 86 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' estesa sul modello
annesso al presente regolamento".
"Art. 180. - I pubblici esercenti debbono tenere
esposte nel locale dell'esercizio in luogo visibile al
pubblico la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei
prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al
pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate
nell'art. 89 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che
trovansi in vendita nell'esercizio, nonche' la riproduzione
a stampa degli articoli 96, 97 e 101 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 e 173, 176 a 181 e 186 del presente
regolamento".
- La legge 17 maggio 1983, n. 217, recante "legge
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e
la qualificazione dell'offerta turistica", abrogata a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 2, comma 4, della presente legge, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio
1983.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, abrogato
dalla presente legge:
"2. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti
ad iscriversi in una sezione speciale di un registro
istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426".
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante
"Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo
e sport" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del
1o aprile 1995 e convertito, con modificazioni dalla legge
30 maggio 1995, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 30 maggio 1995. Si trascrive il testo degli
articoli 1, 3, comma 1, lettere a) e b) e 10 della presente
legge:
"Art. 1 (Trasferimento di funzioni in materia di
turismo e di spettacolo). - 1. Sono trasferite alle regioni
a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte
le competenze e funzioni amministrative del soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle
espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal
presente decreto e per quanto riguarda la materia dello
spettacolo nei limiti, modalita' e termini di cui all'art.
2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma
promozionale triennale di cui all'art. 7 della legge
11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il
turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque
salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del
presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla
attuazione della politica nazionale e comunitaria in
materia di spettacolo nonche' alla definizione dei criteri
per la ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo viene trasferito in relazione alle
funzioni trasferite ai sensi del comma 1, con il consenso
dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero,
alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti
territoriali, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le
regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri
rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e del personale trasferito ai sensi del comma 4, senza
procedere a nuove assunzioni di personale.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato)".
"Art. 3 (Riordino degli organi consultivi e degli enti
del settore dello spettacolo e del turismo). - 1. In attesa
della costituzione di una autorita' di Governo
specificamente competente per le attivita' culturali e
dell'entrata in vigore delle leggi quadro riguardanti il
cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli
spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi
adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni
parlamentari, si procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso
il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello
spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza
del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo".
"Art. 10 (Disposizioni particolari).
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 9
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere
concesse anche a gruppi di artisti costituiti in
associazione per lo svolgimento di una autonoma attivita',
purche' sulla base di una convenzione approvata dal
consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle
finalita' di incentivare la professionalizzazione del
rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la
stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per
lente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in
termini di concessione, totale o parziale, dei diritti
radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale
trasformazione programmata del rapporto di lavoro da
dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche
assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei
contingenti accertati ai sensi dell'art. 3 della legge
22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per
documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a
tal fine gli enti e le istituzioni devono essere
autorizzati dall'Autorita' statale competente in materia di
spettacolo, previa dimostrazione della copertura in
bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento
della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. [Gli
enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
stipulare nei limiti delle disponibilita' di bilancio e
sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti
aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di
lavoro della categoria, a partire da quello che sara'
stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto]. Per la realizzazione di
manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e
tutte le istituzioni musicali possono, altresi', nei limiti
delle disponibilita' di bilancio, stipulare contratti di
prestazione professionale sulla base delle modalita'
stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti,
direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi,
ballerini e solisti; detti contratti possono essere
stipulati direstamente con gli artisti ovvero per il
tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito
albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995, e'
fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni
concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato, salvo che si tratti di
personale artistico e tecnico da impiegare per singole
opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio. Per l'anno 1995, e' consentita agli enti pubblici
del settore dello spettacolo, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, l'assunzione di personale a
tempo determinato anche con mansioni amministrative
esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione
di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie
finalita' istituzionali previa autorizzazione
dell'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica
e il Ministero del tesoro.
6. La Banca nazionale del lavoro e' autorizzata a
utilizzare il fondo istituito dall'art. 3 della legge
13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di
contributi in conto interessi a favore delle attivita'
teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi
del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto
previsto dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio
1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984,
n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca
nazionale del lavoro - Sezione per il credito
cinematografico e teatrale S.p.a.
7. (Omissis).
8. (Omissis).
9. (Omissis).
10. (Omissis).
11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della
facolta' di opzione previsti dal penultimo comma dell'art.
34 e dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
differiti al trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; entro lo stesso termine puo' essere revocata
l'opzione precedentemente esercitata.
12. (Omissis).
13. (Omissis).
14. (Abrogato).
15. Per la realizzazione delle iniziative per la
celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente
autonomo della Biennale di Venezia, e' concesso, in favore
dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10
miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente e' tenuto a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle
Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente
dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il regio decreto 24 maggio 1925 n. 1102, recante
"Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche
negli alberghi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 luglio 1925, n. 157. Si trascrive il testo dell'art. 4:
"Art. 4. - Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura
minima delle camere a un letto e' fissata in metri cubi 24
e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La
superficie minima sara' rispettivamente di metri quadrati 8
e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sara' quella
stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di
ogni altro ambiente accessorio.
Nelle localita' di altitudine superiore a metri 700 sul
livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono
ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari
condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi
23 e 40, rispettivamente per le camere a un letto e a due
letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sara'
quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
Per le camere a piu' di due letti la cubatura e la
superficie minima sono quelle risultanti dalle misure
stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni
letto in piu', di un numero rispettivamente di metri cubi o
quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra
le camere ad uno e quelle a due letti.
La consistenza ricettiva degli alberghi e delle
pensioni e' indicata nella licenza di costruzione,
nell'autorizzazione all'abitabilita', nel provvedimento di
classificazione e nella licenza di esercizio.
I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale
impermeabile; e', tuttavia, consentito l'uso di pavimenti
di legno.
Per le camere da letto si cerchera' di usufruire meglio
che sia possibile delle esposizioni piu' aerate e
soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto
cio' che possa costituire fonte di insalubrita'".
- Il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettera a) del
citato decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come
modificato dal comma 7 dell'art. 16 della legge 7 agosto
1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1997 n.
186, e' il seguente:
"Art. 7 (Adeguamento della legislazione in materia
alberghiera). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e sentite le associazioni di
settore maggiormente rappresentative in campo nazionale,
formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi
ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle
disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione
europea delle seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'art. 4 del regio decreto
24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle
more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
e delle successive norme di attuazione, in deroga alle
misure previste dalla normativa vigente, e' consentita una
riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle
stanze a due o piu' letti fino al 25 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificata a una stella,
due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro
stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura
minima delle stanze d'albergo e' determinata dal prodotto
della supeificie minima, come definita dalla presente
lettera, per I'altezza minima fissata dai regolamenti
edilizi o dai regolamenti di igiene comunali. L'altezza
minima interna utile delle stanze d'albergo non puo' essere
comunque inferiore ai parametri previsti dall'art. 1 del
decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio
1975".
- Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante
"Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 ottobre 1993, n. 234, e' convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazzetta
Ufficiale del 4 dicembre 1993, n. 285). Si riportano i
testi dei commi 1 e 2 dell'art. 1.
"Art. 1. - 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive,
per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita'
ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture
ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di
utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, (beni demaniali
marittimi) indipendentemente dalla natura o dal tipo degli
impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno
durata di quattro anni; possono comunque avere durata
differente su richiesta motivata degli interessati".