Art. 8.
(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre
strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in
tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori
di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei
rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o
dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a
persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad
attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del
passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della
fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di
dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal
Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari
e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo' essere effettuata da
uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche
per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono
altresi' tenuti a comunicare all'autorita' locale di pubblica
sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante consegna
di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro
arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare tale
comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure
territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede
con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno".
Nota all'art. 8:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
26 giugno 1931, n. 146.