Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 109  del  testo  unico  approvato  con  regio
                   decreto 18 giugno 1931, n. 773) 
 
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 109. -  1.  I  gestori  di  esercizi  alberghieri  e  di  altre
strutture ricettive,  comprese  quelle  che  forniscono  alloggio  in
tende, roulotte, nonche'  i  proprietari  o  gestori  di  case  e  di
appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i  gestori
di strutture di  accoglienza  non  convenzionali,  ad  eccezione  dei
rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito  dalla  regione  o
dalla provincia autonoma,  possono  dare  alloggio  esclusivamente  a
persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad
attestarne l'identita' secondo le norme vigenti. 
2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione  del
passaporto  o  di  altro  documento  che  sia  considerato  ad   esso
equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito  della
fotografia del titolare. 
3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  anche   tramite   i   propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare  ai  clienti  una  scheda  di
dichiarazione delle generalita' conforme  al  modello  approvato  dal
Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata  a  cura  del
gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari
e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo'  essere  effettuata  da
uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche
per i componenti del gruppo. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono
altresi'  tenuti  a  comunicare  all'autorita'  locale  di   pubblica
sicurezza le generalita' delle persone alloggiate, mediante  consegna
di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive  al  loro
arrivo. In alternativa, il gestore puo' scegliere di effettuare  tale
comunicazione  inviando,  entro  lo  stesso  termine,  alle  questure
territorialmente competenti i dati nominativi delle  predette  schede
con  mezzi  informatici  o  telematici  o  mediante  fax  secondo  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno". 
 
          Nota all'art. 8:
              - Il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n. 773, recante
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          26 giugno 1931, n. 146.