Art. 9.
(Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi
sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune
nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio
dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla
prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono
ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e
convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresi'
alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e
di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone
alloggiate, nonche' ad installare, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e'
fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene
e sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di
cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le
attivita' ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonche' di
quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo
superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto
a darne comunicazione al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco:
a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di
comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottanta
giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda
l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti piu' iscritto
nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;
c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei
locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' dalle
regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonche' a quelle
sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare
sospeso dall'attivita' ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del
presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei
tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del
pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con
provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con
difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al
comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela
della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e'
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da'
comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora
l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver
avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze,
autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attivita' e le professioni
turistiche si conformano ai princi'pi di speditezza, unicita' e
semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e
si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione
delle altre attivita' produttive, se piu' favorevoli. Le regioni
provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano
le loro funzioni in materia tenendo conto della necessita' di
ricondurre ad unita' i procedimenti autorizzatori per le attivita' e
professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura
organizzativa la responsabilita' del procedimento, fatto salvo quanto
previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese
turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento
attuativo.
Note all'art. 9:
- L'art. 86 del gia' citato regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 recita:
"Art. 86 (art. 84, testo unico 1926). - Non possono
esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe
o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano
vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche,
ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti
o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli
o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto
o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda
alcolica presso enti collettivi o circoli privati di
qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci".
- Si trascrive il testo dell'art. 17-ter del gia'
citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17-ter. - 1. Quando e' accertata una violazione
prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis
il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza
ritardo, alla autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna
attivita' soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione
immediata della violazione, e' sufficiente, ai fini del
comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del
verbale o del rapporto e' consegnata o notificata
all'interessato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al
comma 1, ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attivita' condotta con difetto di autorizzazione
ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la
sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo
occorrente ad unifonnarsi alle prescrizioni violate e
comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo
restando quanto previsto al comma 4, e salvo che la
violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica
incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e'
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione.
Non si da' comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di
sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato
le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure
amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art.
100, la cessazione dell'attivita' non autorizzata e'
ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai
commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorita', e' punito ai
sensi dell'art. 650 del codice penale".
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "legge
quadro sulle aree protette" e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292.
- Si riportano i testi degli articoli 23, 24 e 25 del
gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112:
"Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni). - 1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attivita' produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento alle normative applicabili, agli
strumenti agevolativi e alla attivita' delle unita'
organizzative di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e
diffusioni delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive".
"Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni
di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione
e relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per
le procedure all'autorizzatorie, nonche' tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese
quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o
contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o
del contratto".
"Art. 25 (Procedimento). - 1. Il procedimento
amministrativo in materia di autorizzazioni
all'insediamento di attivita' produttive e' unico.
L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico preso la
struttura organizzativa e individuazione del responsabile
del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del
procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere alla
autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
responsabilita', della conformita' del progetto alle
singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i
termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di
realizzare l'impianto in conformita' alle
autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole
di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in
pristino nel caso di falsita' di alcuna delle
autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od
omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune,
nella qualita' di amministrazione procedente, ove non sia
esercitata la facolta' di cui alla lettera c), alla
conferenza dei servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza dei
servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di
uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
dei servizi registri un accordo sulla variazione dello
strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle
osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza
di servizi nonche' delle osservazioni e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti
abilitati non collegati professionalmente ne'
economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con
la presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i
termini stabiliti; l'autorizzazione ed il collaudo non
esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse
responsa'bilita' previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione".