Art. 16
                Divieto di adibire al lavoro le donne
       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)

  1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante  i  due  mesi precedenti la data presunta del parto, salvo
   quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
   tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante  gli  ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
   il  parto  avvenga  in data anticipata rispetto a quella presunta.
   Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo
   il parto.