Art. 21. 
                           Documentazione 
    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28) 
 
  1. Prima dell'inizio del  periodo  di  divieto  di  lavoro  di  cui
all'articolo 16, lettera a),  le  lavoratrici  devono  consegnare  al
datore  di  lavoro  e  all'istituto  erogatore   dell'indennita'   di
maternita' il certificato  medico  indicante  la  data  presunta  del
parto.  La  data  indicata  nel  certificato  fa  stato,   nonostante
qualsiasi errore di previsione. 
  2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta  giorni,  il
certificato  di  nascita  del   figlio,   ovvero   la   dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
          Nota all'art. 21, comma 2:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa",   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 46 e' il seguente:
              "Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          -  1.  Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e prodotte in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti:
                a) data e il luogo di nascita;
                b) residenza,
                c) cittadinanza;
                d) godimento dei diritti civili e politici;
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
                f) stato di famiglia;
                g) esistenza in vita;
                h) nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni;
                l) appartenenza a ordini professionali;
                m) titolo di studio, esami sostenuti;
                n) qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
                o) situazione  reddituale  o  economica anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
                p) assolvimento  di  specifici  obblighi contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
                q) possesso   e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita  IVA  e  di  qualsiasi  dato presente nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
                r) stato di disoccupazione;
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
                t) qualita' di studente;
                u) qualita'   di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
                v) iscrizione   presso   associazioni   o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo;
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
                aa) di  non  aver  riportato condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni
          civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel
          casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
                cc) qualita' di vivenza a carico;
                dd) tutti     i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
                ee) di  non  trovarsi  in  stato di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.".