Art. 22
                  Trattamento economico e normativo
 (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
           legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
      dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)

  1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
all'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo
di  maternita',  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,
comma 2.
  2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge
29  febbraio  1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita'
spettante per malattia.
  3.  I  periodi  di  congedo  di  maternita' devono essere computati
nell'anzianita'  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quelli
relativi  alla  tredicesima  mensilita'  o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
  4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento
dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo
7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  fermi restando i limiti
temporali  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'.  I medesimi
periodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di
sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiare
dell'indennita' di mobilita'.
  5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione
nella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
  6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice
ad  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi di
congedo di maternita'.
  7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice
che,  in  periodo  di  congedo  di  maternita',  rifiuta l'offerta di
lavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero
l'avviamento a corsi di formazione professionale.
 
          Nota all'art. 22, comma 2:
              - Il  decreto-legge  30 dicembre  1979, n. 663, recante
          "Finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale nonche'
          proroga    dei    contratti   stipulati   dalle   pubbliche
          amministrazioni  in base alla legge 1o giugno 1977, n. 285,
          sulla  occupazione giovanile", e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  31 dicembre 1979, n. 355, e convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio  1980,  n. 33. Si
          trascrive il testo vigente dell'art. 1:
              "Art.  1.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1980,  per  i
          lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
          sesto  comma,  le indennita' di malattia e di maternita' di
          cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  sono  corrisposte  agli aventi diritto a cura dei
          datori   di  lavoro  all'atto  della  corresponsione  della
          retribuzione  per  il  periodo  di paga durante il quale il
          lavoratore   ha   ripreso   l'attivita'  lavorativa,  fermo
          restando  l'obbligo  del  datore di lavoro di corrispondere
          anticipazioni  a  norma dei contratti collettivi e, in ogni
          caso,  non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
          mese precedente, salvo conguaglio.
              Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare nella denuncia
          contributiva,   con  le  modalita'  che  saranno  stabilite
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, i dati
          relativi  alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e di
          maternita',  nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
          di  cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'
          per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui
          all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
          periodi  di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la
          denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
          di  detti  trattamenti  con  quelli  dei contributi e delle
          altre   somme  dovute  dall'Istituto  predetto  secondo  le
          disposizioni  previste  in materia di assegni familiari, in
          quanto compatibili.
              Le  prestazioni  di  cui  al primo comma, indebitamente
          erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
          dal  datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
          in   dipendenza   del   rapporto  di  lavoro  e  restituite
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              Qualora  il  datore  di  lavoro non possa recuperare le
          somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
          che provvedera' direttamente al relativo recupero.
              Nel  caso  che  dalla  denuncia contributiva risulti un
          saldo  attivo  a  favore  del  datore  di lavoro, l'INPS e'
          tenuto  a  rimborsare  l'importo  del  saldo  a credito del
          datore  di  lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
          della   denuncia   stessa;  scaduto  il  predetto  termine,
          l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
          a  credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
          giorno,  e  gli  interessi  legali maggiorati di 5 punti, a
          decorrere  dal  centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
          contributiva  risulti  inesatta o incompleta, il termine di
          novanta  giorni  decorre  dalla  data  in  cui il datore di
          lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la
          denuncia stessa.
              L'Istituto  nazionale della previdenza sociale provvede
          direttamente   al   pagamento  agli  aventi  diritto  delle
          prestazioni  di  malattia  e  maternita'  per  i lavoratori
          agricoli,  esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per i
          lavoratori   assunti  a  tempo  determinato  per  i  lavori
          stagionali;   per   gli  addetti  ai  servizi  domestici  e
          familiari;  per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi dal
          lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa
          integrazione guadagni.
              Si  applicano  comunque  le  modalita' disciplinate dai
          primi  cinque  commi del presente articolo, nei casi in cui
          esse  siano  previste dai contratti collettivi nazionali di
          lavoro di categoria.
              Ai   soci  delle  compagnie  del  danno  industriale  e
          carenanti di enova vengono assicurate le prestazioni di cui
          all'art.  3,  punto  e), della legge 22 marzo 1967, n. 161,
          che  sono  poste  a  carico  del  fondo  assistenza sociale
          lavoratori  portuali  di cui alla suddetta legge attraverso
          appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
          organismi interessati.
              Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale i dati retributivi ed
          ogni  altra  notizia necessaria per la determinazione delle
          prestazioni.
              Il   Ministro  del  lavoro  della  previdenza  sociale,
          sentito   il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale,  in  relazione  a
          particolari  situazioni  e  tenuto conto delle esigenze dei
          lavoratori   e   dell'organizzazione  aziendale,  puo'  con
          proprio   decreto   stabilire   sistemi   diversi   per  la
          corresponsione   delle   prestazioni  di  cui  al  presente
          articolo.
              Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
          altri   le   prestazioni  economiche  per  malattia  e  per
          maternita'  non  spettanti, ovvero per periodi ed in misura
          superiore  a  quelli  spettanti,  e' punito con la multa da
          L. 200.000  a  L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisce
          reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun soggetto cui
          riferisce l'infrazione.
              Il  datore  di lavoro che non provveda, entro i termini
          di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'
          giornaliera  di  malattia  e di maternita' dovuta e' punito
          con  una  sanzione  amministrativa di L. 50.000 per ciascun
          dipendente cui si riferisce l'infrazione.
              Fino  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
          riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni
          economiche  per  maternita',  malattia ed infortunio di cui
          all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
          di  malattia  -  stabiliti, per i marittimi, in misura pari
          all'aliquota   vigente   nell'anno   1979  per  gli  operai
          dell'industria   -   e   il   pagamento  delle  prestazioni
          economiche  di  malattia e maternita' per gli iscritti alle
          casse  marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
          restano  affidati,  con  l'osservanza  delle  norme gia' in
          vigore,  alle  gestioni  previdenziali  delle  casse stesse
          mediante   convenzione   con   l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale,  che rimborsera' gli oneri relativi al
          servizio prestato per suo conto.".
          Nota all'art. 22, comma 4:
              - La  legge  23 luglio  1991, n. 223, recante "Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia   di  mercato  del  lavoro",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175, supplemento
          ordinario. Il testo dell'art. 7 e' il seguente:
              "Art.  7  (Indennita'  di mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati  in  mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto  ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno  compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al  trentaseiesimo mese: ottanta
          per cento.
              2.  Nelle  aree  di  cui  al  testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per  i  lavoratori  che  hanno compiuto i quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b) dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.
              3.  L'indennita'  di mobilita' e' adeguata, con effetto
          dal  1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della  indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del  compimento  dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia,  successivamente  alla  data in cui tale diritto
          viene a maturazione.
              4.  L'indennita'  di mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
              5.  I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a
          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
          cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, della legge
          27 febbraio  1985,  n.  49.  Con  decreto  del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate le modalita' e le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di  mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
          cui  il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi a
          quello  della  corresponsione,  assuma una occupazione alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
              6.  Nelle  aree  di  cui al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  in cui sussista un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima  classe  della  lista  di  collocamento e popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita'  entro  la  data  del  31 dicembre  1992  che, al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta'  inferiore  di  non  piu' di cinque anni rispetto a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,   e   possano   far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita  del  nmnero  di  settimane mancanti alla data di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita'  per i periodi successivi a quelli previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
              7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6, ai lavoratori
          collocati  in  mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto  un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto  anni,  l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'.  Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
          data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  gestione  e partecipazioni industriali S.p.a.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.a.  (INSAR)  si
          prescinde   dal   requisito  dell'anzianita'  contributiva;
          l'indennita'   di   mobilita'   non  puo'  comunque  essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
              8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce ogni altra
          prestazione  di  disoccupazione  nonche'  le  indennita' di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad  esclusione  di  quelli  per  i  quali  si fa luogo alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti  d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura   della   pensione  stessa.  Per  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui  e' rifetito il trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti  per la copertura della contribuzione figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
              10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita' di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.   2   del  decreto-legge  13 marzo  1988,  n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
              11.  I  datori  di lavoro ad eccezione di quelli edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina   l'intervento   straordinario  di  integrazione
          salariale,  versano alla gestione di cui all'art. 37, della
          legge  9 marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro  la  disoccupazione  involontaria,  in misura pari a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di  paga  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge  e  fino  al  periodo  di  paga in corso al
          31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di  paga  in  corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,   per   i   periodi   corrispondenti   e  per  i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento  del  contributo di cui all'art. 22, della legge
          11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
              12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
              13.   Per   i  giornalisti  l'indennita'  prevista  dal
          presente  anicolo  e'  a  carico dell'Istituto nazionale di
          previdenza   dei   giornalisti   italiani.  Le  somme  e  i
          contributi  di  cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
          dovuti  al  predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno inviate le
          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
          3.
              14.  E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
              15.  In  caso  di squilibrio finanziario delle gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni.".
          Nota all'art. 22, comma 7:
              - Il  testo  dell'art. 9 della citata legge n. 223/1991
          e' il seguente:
              "Art.  9  (Cancellazione  del lavoratore dalla lista di
          mobilita'). - 1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di
          mobilita'  e  decade  dai trattamenti e dalle indennita' di
          cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
                a) rifiuti   di   essere   avviato  ad  un  corso  di
          formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo
          frequenti regolarmente;
                b) non   accetti  l'offerta  di  un  lavoro  che  sia
          professionalmente   equivalente   ovvero,  in  mancanza  di
          questo,  che  presenti omogeneita' anche intercategoriale e
          che,  avendo  riguardo ai contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non
          inferiore  del  dieci  per  cento  rispetto  a quello delle
          mansioni di provenienza;
                c) non  accetti,  in  mancanza di un lavoro avente le
          caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
          in  opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art.
          6, comma 4;
                d) non  abbia  provveduto  a dare comunicazione entro
          cinque   giorni   dall'assunzione   alla   competente  sede
          dell'INPS  del  lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma
          6;
                d-bis)  non risponda, senza motivo giustificato, alla
          convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della
          agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
          lettere  che precedono nonche' di quelli previsti dal comma
          5-ter dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano
          quando  le  attivita' lavorative o di formazione offerte al
          lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
          un  luogo  distante  non  piu'  di  cinquanta chilometri, o
          comunque   raggiungibile   in  sessanta  minuti  con  mezzi
          pubblici, dalla residenza del lavoratore.
              3.  La  cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi
          del  comma  1  e'  dichiarata,  entro  quindici giorni, dal
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione.  Avverso  il provvedimento e' ammesso
          ricorso,  entro  trenta  giorni,  all'ufficio regionale del
          lavoro   e   della  massima  occupazione,  che  decide  con
          provvedimento definitivo entro venti giorni.
              4. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
          delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
          esistenti  in esso, puo' modificare con delibera motivata i
          limiti  previsti  al  comma  2  relativi  alla dislocazione
          geografica del posto di lavoro offerto.
              5.  Qualora  il  lavoro  offerto  ai sensi del comma 1,
          lettera  b),  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo
          inferiore   a   quello   corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza,  il  lavoratore  che  accetti  tale offerta ha
          diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
          alla  corresponsione  di  un assegno integrativo mensile di
          importo  pari  alla differenza tra i corrispondenti livelli
          retributivi  previsti dai contratti collettivi nazionali di
          lavoro.
              6.   Il   lavoratore   e'  cancellato  dalla  lista  di
          mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:
                a) sia  stato  assunto con contratto a tempo pieno ed
          indeterminato;
                b) si  sia  avvalso  della  facolta'  di percepire in
          un'unica soluzione l'indennita' di mobilita';
                c) sia   scaduto   il   periodo   di   godimento  dei
          trattamenti  e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11,
          comma 2, e 16.
              7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
          che   non   abbia  superato  il  periodo  di  prova,  viene
          reiscritto   al  massimo  per  due  volte  nella  lista  di
          mobilita'.  La  commissione regionale per l'impiego, con il
          voto  favorevole  dei  tre quarti dei suoi componenti, puo'
          disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
          nella lista di mobilita' per una terza volta.
              8.  Il  lavoratore  avviato e giudicato non idoneo alla
          specifica   attivita'  cui  l'avviamento  si  riferisce,  a
          seguito   di  eventuale  visita  medica  effettuata  presso
          strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
          di mobilita'.
              9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in
          cui  svolgano  attivita'  di lavoro subordinato od autonomo
          hanno  facolta'  di  cumulare l'indennita' di mobilita' nei
          limiti  in  cui  sia  utile a garantire la percezione di un
          reddito  pari  alla retribuzione spettante al momento della
          messa  in  mobilita',  rivalutato  in misura corrispondente
          alla  variazione dell'indice del costo della vita calcolato
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
          scala    mobile    delle    retribuzioni   dei   lavoratori
          dell'industria.   Ai   fini   della   detenninazione  della
          retribuzione   pensionabile,  a  tali  lavoratori  e'  data
          facolta'  di  far  valere,  in  luogo  della  contribuzione
          relativa  a  periodi,  anche  parziali,  di lavoro prestato
          successivamente  alla  data  della  messa  in mobilita', la
          contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
          stata accreditata.
              10.  Il  trattamento  previsto  dal  presente  articolo
          rientra  nella  sfera  di  applicazione  dell'art. 37 della
          legge 9 marzo 1989, n. 88.".