Art. 24.
            Prolungamento del diritto alla corresponsione
                      del trattamento economico
             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
        dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)

  1.  L'indennita'  di  maternita'  e'  corrisposta anche nei casi di
risoluzione  del  rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma
3,  lettere  b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo
di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
  2.  Le  lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo
di   congedo   di  maternita',  sospese,  assenti  dal  lavoro  senza
retribuzione,   ovvero,   disoccupate,   sono  ammesse  al  godimento
dell'indennita'  giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della
sospensione,  dell'assenza  o  della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
  3.  Ai  fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene
conto  delle  assenze  dovute  a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate   e   riconosciute   dagli   enti  gestori  delle  relative
assicurazioni  sociali,  ne'  del  periodo  di congedo parentale o di
congedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedente
maternita',  ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento,  ne'  del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
  4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta
giorni  dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si
trovi,  all'inizio  del  periodo  di congedo stesso, disoccupata e in
godimento    dell'indennita'    di    disoccupazione,    ha   diritto
all'indennita'  giornaliera  di  maternita'  anziche'  all'indennita'
ordinaria di disoccupazione.
  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma
4,  ma  che  non  e'  in godimento della indennita' di disoccupazione
perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze
di  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  la
disoccupazione,  ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',
purche'  al  momento  dell'inizio del congedo di maternita' non siano
trascorsi  piu'  di  centottanta giorni dalla data di risoluzione del
rapporto  e,  nell'ultimo  biennio  che  precede il suddetto periodo,
risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  le
indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
  6.  La  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziato
dopo  sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,
all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento
di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,
ha  diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornaliera
di maternita'.
  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 
          Nota all'art. 24, comma 7:
              - Per  il  testo  dell'art.  7  della  citata  legge n.
          223/1991, si veda in nota all'art. 22, comma 4.