Art. 25.
                      Trattamento previdenziale
           (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
                       art. 2, commi 1, 4, 6)

  1.  Per  i  periodi  di congedo di maternita', non e' richiesta, in
costanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianita'  contributiva
pregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per
il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
  2.  In  favore  dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed esclusive
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti,  i  periodi corrispondenti al congedo di
maternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del
rapporto  di  lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione  che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,
almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
  3.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti
ed  ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, gli oneri derivanti
dalle  disposizioni  di  cui al comma 2 sono addebitati alla relativa
gestione  pensionistica.  Per  i soggetti iscritti ai fondi esclusivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita'  e  la
vecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica
del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
 
          Nota all'art. 25, comma 2:
              - La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento
          delle  strutture  e  delle  procedure  per  la liquidazione
          urgente   delle   pensioni   e   per   i   trattamenti   di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica",  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          114  del  27 aprile  1981,  supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 8 e' il seguente:
              "Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
          della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
          disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle
          retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
          nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,
          nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa.  Dal  calcolo suddetto sono cscluse le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i
          trattamenti di integrazione salariale.
              Nei   casi   in  cui  nell'anno  solare  non  risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
          riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
          nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore
          retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
          alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha
          inizio l'assicurazione.
              Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo
          comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad
          integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
          dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi
          ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata
          figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
          riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,
          ai sensi dei precedenti commi.
              I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e' ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
          determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
              Le  somme occorrenti alla copertura della contribuzione
          figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
          riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione
          salariale,  sono versate, a carico della cassa integrazione
          guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati
          necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai
          precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza sociale.
              Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della
          determinazione  dei tequisiti contributivi per il diritto a
          pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per
          ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
          28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
          periodi riconosciuti figurativamente.
              In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
          sensi  dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini  del  calcolo  della  pensione  sono commisurate della
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
          qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
          non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne
          o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
              Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1
          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
          1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
              Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano   anche   per  il  trasferimento  dei  contributi
          figurativi   ad  altri  enti  previdenziali  per  richieste
          presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della
          presente legge.".