Art. 26.
                       Adozioni e affidamenti
          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

  1.  Il  congedo  di  maternita'  di  cui  alla lettera c), comma 1,
dell'articolo  16  puo'  essere richiesto dalla lavoratrice che abbia
adottato,  o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' non
superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
  2.  Il  congedo  deve  essere  fruito  durante  i  primi  tre  mesi
successivi  all'effettivo  ingresso  del bambino nella famiglia della
lavoratrice.