Art. 27.
          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),
                    e 39-quater, lettere a) e c)

  1.   Nel   caso   di   adozione   e   di   affidamento  preadottivo
internazionali,  disciplinati  dal  Titolo  III  della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' di
cui  al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o
affidato  abbia  superato  i  sei  anni  e  sino  al compimento della
maggiore eta'.
  2.  Per  l'adozione  e l'affidamento preadottivo internazionali, la
lavoratrice  ha,  altresi',  diritto a fruire di un congedo di durata
corrispondente   al  periodo  di  permanenza  nello  Stato  straniero
richiesto  per  l'adozione  e  l'affidamento. Il congedo non comporta
indennita' ne' retribuzione.
  3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma
1  dell'articolo  26,  nonche'  la  durata  del periodo di permanenza
all'estero  nel  caso  del  congedo  previsto al comma 2 del presente
articolo.
 
          Nota all'art. 27, comma 1:
              - La  legge  4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
          dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata
          nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  133  del  17 maggio  1983,
          supplemento  ordinario.  Il  Titolo  III  concerne norme in
          materia di adozione internazionale.