Art. 15. Accertamento della birra 1. L'accertamento dei quantitativi di birra prodotti ed immessi in magazzino e' effettuato mensilmente dall'UTF sulla base di apposita dichiarazione, redatta conformemente alle istruzioni dell'Agenzia, da presentarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce e nella quale sono riportati, con riferimento ai prospetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), i quantitativi di birra prodotti, quelli introdotti in regime sospensivo, quelli estratti secondo le varie destinazioni fiscali nonche' il conteggio dell'imposta dovuta, alle previste scadenze, sui quantitativi immessi in consumo e sui cali eccedenti le tolleranze stabilite dall'articolo 35, comma 5, del testo unico. 2. La determinazione, ai fini della definizione del canone di abbonamento, dei quantitativi di birra prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 35, comma 4, del testo unico, e' effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall'UTF e debitamente verbalizzati. La convenzione di abbonamento e' riferita all'anno solare e la corresponsione dell'accisa convenuta e' effettuata, in due rate eguali, entro il primo mese di ciascun semestre. Per gli impianti attivati entro il primo semestre dell'anno, la prima rata e' versata entro lo stesso mese di stipula della convenzione; per quelli attivati nel secondo semestre entrambe le rate, unificate, sono corrisposte entro lo stesso mese di stipula della convenzione.
Note all'art. 15: - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 35, del testo unico, si vedano le note alle premesse.