Art. 6. 1. L'articolo 6 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. 2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. 3. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando. 4. Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo' ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. 5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. 6. Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in eta' minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore gia' dagli stessi adottato. 7. Ai medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare piu' fratelli, ovvero la disponibilita' dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". 8. Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di diciotto anni degli adottati".
Note all'art. 6: - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. Il testo dell'art. 3, comma 1, e' il seguente: "Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.". - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 104/1992 e' il seguente: "Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.".