Art. 6.
1. L'articolo 6 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  6. - 1. L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio
da  almeno  tre  anni.  Tra  i coniugi non deve sussistere e non deve
avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure
di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3.  L'eta'  degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non
piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.
4.  Il requisito della stabilita' del rapporto di cui al comma 1 puo'
ritenersi  realizzato  anche  quando  i coniugi abbiano convissuto in
modo  stabile  e  continuativo prima del matrimonio per un periodo di
tre  anni,  nel  caso  in cui il tribunale per i minorenni accerti la
continuita'  e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte
le circostanze del caso concreto.
5.  I  limiti  di  cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale  per  i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi
un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6.  Non e' preclusa l'adozione quando il limite massimo di eta' degli
adottanti  sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a
dieci  anni,  ovvero  quando  essi siano genitori di figli naturali o
adottivi  dei  quali  almeno  uno  sia  in eta' minore, ovvero quando
l'adozione  riguardi  un fratello o una sorella del minore gia' dagli
stessi adottato.
7.  Ai  medesimi coniugi sono consentite piu' adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione
l'avere  gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta
di  adottare  piu'  fratelli,  ovvero  la  disponibilita'  dichiarata
all'adozione  di  minori  che  si  trovino  nelle condizioni indicate
dall'articolo  3,  comma  1,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate".
8.  Nel caso di adozione dei minori di eta' superiore a dodici anni o
con  handicap  accertato  ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge 5
febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
intervenire,  nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle
disponibilita'  finanziarie  dei  rispettivi  bilanci, con specifiche
misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di
sostegno  alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'eta' di
diciotto anni degli adottati".
 
          Note all'art. 6:
              -   La   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  recante
          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti  delle  persone  handicappate", e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  17 febbraio  1992, n. 39, S.O. Il
          testo dell'art. 3, comma 1, e' il seguente:
              "Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.".
              -  Il  testo dell'art. 4 della citata legge n. 104/1992
          e' il seguente:
              "Art.   4   (Accertamento   dell'handicap).  -  1.  Gli
          accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficolta',
          alla  necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
          alla  capacita'  complessiva  individuale  residua,  di cui
          all'art.  3,  sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
          mediante  le  commissioni  mediche  di cui all'art. 1 della
          legge  15 ottobre  1990,  n.  295, che sono integrate da un
          operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
          servizio presso le unita' sanitarie locali.".