Art. 7.
1. L'articolo 7 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'adozione e' consentita a favore dei minori dichiarati
in stato di adottabilita' ai sensi degli articoli seguenti.
2.  Il  minore,  il  quale ha compiuto gli anni quattordici, non puo'
essere  adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che
deve essere manifestato anche quando il minore compia l'eta' predetta
nel  corso  del  procedimento.  Il consenso dato puo' comunque essere
revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3.   Se   l'adottando   ha  compiuto  gli  anni  dodici  deve  essere
personalmente  sentito; se ha un'eta' inferiore, deve essere sentito,
in considerazione della sua capacita' di discernimento".