Art. 23.
                       Emolumento pensionabile

  1.  Al personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo  forestale  dello  Stato  con  qualifica  di  commissario  capo
forestale   e   di   commissario   superiore  forestale  e  a  quello
appartenente  al  ruolo  direttivo speciale del Corpo forestale dello
Stato  con  qualifica  di  commissario  capo  forestale e commissario
superiore  forestale,  con  un'anzianita' complessiva di servizio nel
ruolo   inferiore   a   dieci   anni,  e'  attribuito  un  emolumento
pensionabile   di  L.  600.000  annue  lorde,  valido  anche  per  la
tredicesima  mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Al medesimo
personale, al compimento di un'anzianita' complessiva di servizio nel
ruolo   di   dieci   anni,  e'  attribuito  un  ulteriore  emolumento
pensionabile   di  L.  600.000  annue  lorde,  valido  anche  per  la
tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
  2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti
all'atto   del   conseguimento  del  trattamento  economico  previsto
dall'articolo  43, comma ventiduesimo, della legge 1o aprile 1981, n.
121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due
anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono"
e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della riduzione dello
stipendio per un mese.
  3.  Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990,
n  .55,  e  successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare  per  l'applicazione  di  una  sanzione piu' grave della
riduzione dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento
pensionabile   avviene,   anche  con  effetto  retroattivo,  dopo  la
definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto
dai  commi  1  e  2.  Si  applicano  le  disposizioni contenute negli
articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4.  Al  personale  di  VII  ed  VIII qualifica funzionale del Corpo
forestale  dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  inquadrato,  ai  sensi  dell'articolo  22,  nelle
qualifiche   rispettivamente  di  commissario  capo  forestale  e  di
commissario  supenore  forestale, l'emolumento pensionabile di cui al
comma  1  e' attribuito con le seguenti modalita' e con decorrenza 15
marzo 2001:
    a)  al  personale con un'anzianita' complessiva di servizio nella
qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento pensionabile
di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita'
e per l'indennita' di buonuscita;
    b)  al  personale con un'anzianita' nella qualifica funzionale di
almeno  dieci  anni  l'emolumento  pensionabile di L. 1.200.000 annue
lorde,  valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita'
di buonuscita.
  5.  L'emolumento  pensionabile  di cui al comma 4 non e' cumulabile
con   il  trattamento  economico  previsto  dall'articolo  43,  commi
ventiduesimo  e ventitreesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121. Si
applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.
 
          Note all'art. 23:
              - Per  il testo dell'art. 43, ventiduesimo comma, della
          legge  1o aprile  1981, n. 121, si veda nelle note all'art.
          15.
              - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a)
          e  b),  della  legge  19 marzo  1990,  n.  55  e successive
          modificazioni  ed  integrazioni  (Nuove disposizioni per la
          prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale):
              "Art.  15. - Non possono essere candidati alle elezioni
          regionali,  provinciali,  comunali e circoscrizionali e non
          possono  comunque  ricoprire le cariche di presidente della
          giunta   regionale,   assessore  e  consigliere  regionale,
          presidente  della  giunta provinciale, sindaco, assessore e
          consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
          del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
          consiglio  di  amministrazione  dei  consorzi, presidente e
          componente  dei  consigli  e  delle  giunte delle unioni di
          comuni,  consigliere  di amministrazione e presidente delle
          aziende  speciali  e  delle  istituzioni di cui all'art. 23
          della   legge  8 giugno  1990,  n.  142,  amministratore  e
          componente  degli  organi  comunque denominati delle unita'
          sanitarie  locali,  presidente  e  componente  degli organi
          esecutivi delle comunita' montane:
                a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
          il  delitto  previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
          per  il  delitto  di  associazione  finalizzata al traffico
          illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui
          all'art.  74  del  testo  unico  approvato  con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
          un  delitto  di  cui  all'art.  73  del citato testo unico,
          concernente  la produzione o il traffico di dette sostanze,
          o    per   un   delitto   concernente   la   fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena non inferiore
          ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi,
          munizioni  o  materie  esplodenti,  o  per  il  delitto  di
          favoreggiamento  personale  o reale commesso in relazione a
          taluno dei predetti reati;
                b) coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva,  per  i  delitti  previsti  dagli  articoli 314
          (peculato),  316  (peculato  mediante  profitto dell'errore
          altrui),  316-bis  (malversazione a danno dello Stato), 317
          (concussione),  318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
          (corruzione  per  un  atto  contrario ai doveri d'ufficio),
          319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
          persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio) del codice
          penale".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  94  e 95 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
          degli impiegati civili dello Stato):
              "Art.   94   (Ammissione   agli   esami  dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
          dall'esame  che  sia  stato  prosciolto  da  ogni  addebito
          disciplinare  o  punito  con la censura e' ammesso al primo
          esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
          della   quale   sarebbe   stato   promovibile  se  ottenuta
          nell'esame  originario,  e'  collocato nella graduatoria di
          questo,   tenuto   conto  della  votazione  stessa,  ed  e'
          promosso,  anche  in soprannumero salvo riassorbimento, con
          decorrenza  a  tutti  gli  effetti,  con  esclusione  delle
          competenze  gia'  maturate,  dalla stessa data con la quale
          sarebbe  stata  conferita  la  promozione  in base al detto
          esame.
              L'impiegato  ammesso  all'esame  di  cui  al precedente
          comma,  qualora  non  abbia raggiunto una votazione tale da
          consentirgli  di  essere  promosso nel primo esame ma abbia
          conseguito  una votazione superiore all'ultimo dei promossi
          di   uno   dei   successivi  esami,  viene  iscritto  nella
          graduatoria  nella quale puo' trovare utile collocazione ed
          e'   promosso   con  la  medesima  anzianita'  degli  altri
          impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".
              "Art.   95  (Ammissione  agli  scrutini  dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
          dallo   scrutinio  quando  sia  prosciolto  dagli  addebiti
          dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
          con  l'irrogazione  della  censura,  e'  scrutinato  per la
          promozione.
              Se   il   Consiglio  di  amministrazione  delibera  che
          l'impiegato  scrutinato  sia maggiormente meritevole almeno
          dell'ultimo   promosso  con  lo  scrutinio  originario,  lo
          designa  per  la  promozione,  indicando  il posto che deve
          occupare in graduatoria.
              La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
          riassorbimento,  con  decorrenza  dalla  stessa  data delle
          promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
              Se  durante  il  periodo  di esclusione si siano svolti
          piu'  scrutini  di  promozione ai quali l'impiegato avrebbe
          potuto  essere  sottoposto,  il Consiglio d'amministrazione
          deve  valutare  l'impiegato  per  ciascuno  dei  successivi
          scrutini  e  stabilire  in  quale  di questi avrebbe potuto
          essere  promosso. La data di decorrenza della promozione e'
          quella  dello  scrutinio  per effetto del quale, a giudizio
          del   Consiglio   d'amministrazione,   si   sarebbe  dovuta
          conferire la promozione".
              - Per   il   testo   dell'art.   43,   ventiduesimo   e
          ventitreesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, si
          veda nelle note all'art. 15.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 43, sedicesimo comma,
          della  legge  1o aprile  1981,  n.  121  (Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
              "Il  trattamento  economico  previsto  per il personale
          della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
          ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16".
              - Il  decreto  legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca
          "Riordino  dei  ruoli  del  personale direttivo e dirigente
          della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
          legge 31 marzo 2000, n. 78".