Art. 23. Emolumento pensionabile 1. Al personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale e a quello appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e commissario superiore forestale, con un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, e' attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. 2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento economico previsto dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della riduzione dello stipendio per un mese. 3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n .55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della riduzione dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Al personale di VII ed VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi dell'articolo 22, nelle qualifiche rispettivamente di commissario capo forestale e di commissario supenore forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 e' attribuito con le seguenti modalita' e con decorrenza 15 marzo 2001: a) al personale con un'anzianita' complessiva di servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita; b) al personale con un'anzianita' nella qualifica funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. 5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non e' cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.
Note all'art. 23: - Per il testo dell'art. 43, ventiduesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 15. - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale): "Art. 15. - Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale". - Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): "Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato". "Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la promozione. Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto, il Consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione". - Per il testo dell'art. 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 15. - Si riporta il testo dell'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): "Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16". - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78".