Art. 25.
                         Disposizioni finali

  1.  Tutte  le  disposizioni  legislative vigenti che si riferiscono
agli  ufficiali del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite
al  ruolo  di  cui  all'articolo 1 ove compatibili e non diversamente
stabilito.
  2. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12
si  applica  la  normativa  vigente per il personale del ruolo di cui
all'articolo 1 ove compatibile e non diversamente stabilito.
  3.  Per  l'attribuzione  della qualifica di dirigente superiore del
Corpo  forestale dello Stato non trova applicazione l'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  4.   La   riduzione   della   dotazione   organica  del  ruolo  dei
sovrintendenti  del  Corpo  forestale dello Stato, operata al comma 2
dell'articolo  12  per  compensare,  per una quota pari a quarantotto
unita',  gli  oneri conseguenti al ruolo direttivo speciale del Corpo
medesimo,  istituito  con  il  comma  1  dello stesso articolo, sara'
effettuata gradualmente con appositi decreti del Ministro competente,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione economica, in proporzione alla copertura dei posti del
nuovo  ruolo  istituito  per  non  eccedere  le  risorse  finanziarie
indicate nell'articolo 27.
 
          Nota all'art. 25:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 24 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:
              "Art.  24  (Attribuzione  della  qualifica di dirigente
          superiore).  -  La  qualifica  di  dirigente  superiore  e'
          conferita:
                1)  secondo  il turno di anzianita', nel limite della
          meta'  dei  posti  disponibili,  ai  primi  dirigenti dello
          stesso  ruolo  che,  entro  il  31 dicembre, compiano nella
          qualifica  tre  anni di effettivo servizio senza demerito a
          giudizio del consiglio di amministrazione;
                2)  mediante  concorso  per  titoli  di servizio, nel
          limite  dei  restanti  posti  disponibili,  al  quale  sono
          ammessi   i   primi   dirigenti   che  compiano,  entro  il
          31 dicembre,   tre   anni   di   effettivo  servizio  nella
          qualifica.
              La   frazione  di  posto  e'  arrotondata  per  eccesso
          all'unita'  in  favore  della aliquota di cui al precedente
          punto  1),  salvo  conguaglio  da  effettuarsi  negli  anni
          successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto
          al  concorso,  tutti  i  posti  disponibili  sono conferiti
          secondo il turno di anzianita'.
              Le  promozioni  hanno  effetto dal 1o gennaio dell'anno
          successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I
          vincitori  del  concorso  precedono  nel  ruolo  i promossi
          secondo il turno di anzianita'.
              Il  concorso per titoli di servizio e' indetto entro il
          mese  di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere
          l'indicazione   del   numero   dei  posti,  il  termine  di
          presentazione    delle    domande   e   le   modalita'   di
          partecipazione.
              La   commissione   esaminatrice   e'   composta  da  un
          magistrato  amministrativo,  con qualifica di presidente di
          sezione  del  Consiglio  di  Stato o corrispondente, che la
          presiede,  e  da  due  funzionari  dell'Amministrazione con
          qualifica  non  inferiore  a  dirigente superiore; funge da
          segretario   un  impiegato  della  carriera  direttiva  con
          qualifica non inferiore a direttore di sezione.
              Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
          cui   ai  commi  quarto,  quinto,  sesto,  settimo  e  nono
          dell'art. 22".