Art. 26.
                    Disposizioni di coordinamento

  1.  In  conseguenza  dell'attuazione  dell'articolo  4  del decreto
legislativo  4  giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del
decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito
alle  regioni  e'  garantito  il  trattamento  giuridico ed economico
spettante  a  seguito  dell'applicazione  del  presente decreto. Tale
personale  e'  escluso  dal  novero  dell'articolo  16 della legge 1o
aprile 1981, n. 121.
 
          Note all'art. 26:
              - Per  il  testo  dell'art.  4  del decreto legislativo
          4 giugno 1997, n. 143, si veda nelle note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  55,  comma  8, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle
          premesse.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 16 della citata legge
          1o aprile 1981, n. 121:
              "Art.  16  (Forze  di  polizia). - Ai fini della tutela
          dell'ordine  e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
                a) l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
              Fatte  salve  le rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".