Art. 27.
                        Copertura finanziaria

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in lire 604 milioni per l'anno 2001 e in lire 700 milioni a
decorrere  dall'anno 2002 in ordine agli articoli 12 e 24 si provvede
con  le  risorse finanziarie stanziate nell'articolo 8 della legge 31
marzo  2000, n. 78, e in lire 857 milioni per l'anno 2001, lire 1.199
milioni per l'anno 2002, lire 1.138 milioni per l'anno 2003 e in lire
1.199  milioni  a decorrere dal 2004 in ordine agli articoli 22 e 23,
si  provvede con l'utilizzazione di parte dello stanziamento previsto
dall'articolo  50, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Mattarella, Ministro della difesa
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Note all'art. 27:
              - Si  riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia):
              "Art.   8   (Copertura  finanziaria).  -  1.  All'onere
          derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
          lire  3.100  milioni annue relativamente alle previsioni di
          cui  all'art.  1,  in  lire 700 milioni annue relativamente
          alle  previsioni  di  cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni
          annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in
          lire  3.100  milioni annue relativamente alle previsioni di
          cui  all'art.  5, quantificato nella misura massima di lire
          10.000  milioni  annue  a  decorrere  dal 2001, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2000-2002,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   finanziario   2000,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle finanze.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              - Per il testo dell'art. 50, comma 9, lettera a), della
          legge  23 dicembre  2000,  n.  388, si veda nelle note alle
          premesse.