Art. 15
                              Dirigenti
 (Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 del
d.lgs. n. 470 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 10 del
 d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 27 del d.lgs. n. 29 del 1993, commi 1 e
       3, come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993)

  1.  Nelle  amministrazioni  pubbliche  di  cui al presente capo, la
dirigenza  e'  articolata  nelle  due  fasce  del  ruolo unico di cui
all'articolo   23.   Restano   salve   le   particolari  disposizioni
concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle
Forze  di  polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
  2.  Nelle  istituzioni  e  negli enti di ricerca e sperimentazione,
nonche'   negli  altri  istituti  pubblici  di  cui  al  sesto  comma
dell'articolo  33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa  non  si  estendono  alla  gestione  della  ricerca  e
dell'insegnamento.
  3.  In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione
del  dirigente  generale,  il  dirigente preposto all'ufficio di piu'
elevato  livello e' sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di
livello inferiore.
  4.  Per  le  regioni,  il  dirigente cui sono conferite funzioni di
coordinamento    e'    sovraordinato,   limitatamente   alla   durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
  5.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e per i tribunali amministrativi
regionali,  per  la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio   di   Stato,  del  Presidente  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocato  generale  dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto  demanda  ai  dirigenti  preposti  ad  uffici dirigenziali di
livello  generate  sono  di  competenza  dei  segretari  generali dei
predetti istituti.
 
             Nota all'art. 15:
                 -  Per  il  testo dell'art. 33 della Costituzione si
          veda nelle note all'art. 3.