Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque
denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle
materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati
ai dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi
dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli
organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o
organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice
e' preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed
i poteri.
Nota all'art. 16:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma
1, della legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):
"1. Le divergenze che insorgono tra il competente
ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni
interessate, circa la instaurazione di un giudizio o la
resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro
competente con determinazione non delegabile".