Art. 19 
                 Incarichi di funzioni dirigenziali 
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
11 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n.  387  del
                                1998) 
 
  1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse,  si
tiene conto della natura e delle  caratteristiche  dei  programmi  da
realizzare, delle attitudini  e  della  capacita'  professionale  del
singolo dirigente, anche in  relazione  ai  risultati  conseguiti  in
precedenza, applicando di norma il  criterio  della  rotazione  degli
incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al  passaggio   ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
  2.  Tutti  gli  incarichi   di   direzione   degli   uffici   delle
amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  sono
conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni  del  presente
articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni  e  non
superiore a sette  anni,  con  facolta'  di  rinnovo.  Sono  definiti
contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli  obiettivi  da
conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di  revoca  di  cui
all'articolo 21. nonche'  il  corrispondente  trattamento  economico.
Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'articolo 24  ed  ha  carattere
onnicomprensivo. 
  3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi
di direzione di  strutture  articolate  al  loro  interno  in  uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono  conferiti
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente,  a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui  all'articolo  23
o, con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso  delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 
  4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  competente,  a  dirigenti  della
prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura  non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo  unico  ovvero,
con contratto a  tempo  determinato,  a  persone  in  possesso  delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 
  5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello  dirigenziale
sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di  livello  dirigenziale
generale,  ai  dirigenti  assegnati   al   suo   ufficio   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
  6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  possono  essere
conferiti con contratto  a  tempo  determinato,  e  con  le  medesime
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti
alla prima fascia del ruolo  unico  e  del  5  per  cento  di  quelli
appartenenti  alla  seconda  fascia,  a  persone  di  particolare   e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
con esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in  funzioni
dirigenziali   o   che    abbiano    conseguito    una    particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da  pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro,  o  provenienti  dai
settori   della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il
trattamento  economico  puo'  essere  integrato  da  una   indennita'
commisurata  alla  specifica  qualificazione  professionale,  tenendo
conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di  mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo  di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni  sono
collocati  in   aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. 
  7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di  cui  ai
commi precedenti  sono  revocati  nelle  ipotesi  di  responsabilita'
dirigenziale per  inosservanza  delle  direttive  generali  e  per  i
risultati negativi dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione,
disciplinate  dall'articolo  21,  ovvero  nel  caso  di   risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui all'articolo  24,  comma
2. 
  8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di  cui  al
comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati  o  rinnovati
entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso  tale
termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza. 
  9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data  comunicazione  al
Senato della Repubblica ed alla Camera dei  deputati,  allegando  una
scheda relativa  ai  titoli  ed  alle  esperienze  professionali  dei
soggetti prescelti. 
  10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di  uffici
dirigenziali svolgono, su richiesta degli  organi  di  vertice  delle
amministrazioni che ne  abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di
consulenza, studio e ricerca o  altri  incarichi  specifici  previsti
dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei  predetti
dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui  all'articolo  23,
comma 3. 
  11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il  Ministero
degli affari esteri nonche' per  le  amministrazioni  che  esercitano
competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di  giustizia,  la  ripartizione  delle  attribuzioni   tra   livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
  12.  Per  il  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,   il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera'  ad
essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
 
          Nota all'art. 19: 
            - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2103 del codice
          civile: 
            "Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore  di
          lavoro deve essere adibito alle mansioni per  le  quali  e'
          stato assunto o  a  quelle  corrispondenti  alla  categoria
          superiore che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero  a
          mansioni equivalenti  alle  ultime  effettivamente  svolte,
          senza alcuna diminuzione della retribuzione.  Nel  caso  di
          assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha  diritto
          al  trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,   e
          l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove  la  medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente con diritto alla conservazione del posto,  dopo  un
          periodo fissato dai contratti collettivi,  e  comunque  non
          superiore a tre mesi. Egli non puo'  essere  trasferito  da
          una unita' produttiva ad una altra se  non  per  comprovate
          ragioni tecniche, organizzative e  produttive.  Ogni  patto
          contrario e' nullo".