Articolo 20
                       Verifica dei risultati
  (Art.20  del  d.lgs  n.29  del 1993, come sostituito dall'art.6 del
  d.lgs   n.470   del   1993   e   successivamente  modificato  prima
  dall'art.43,  comma  1  del  d.lgs n.80 del 1998 poi dall'art.6 del
  d.lgs n.387 del 1998 e, infine, dagli artt.5, comma 5 e 10, comma 2
  del d.lgs n.286 del 1999)

     1.  Per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e per le
  amministrazioni  che  esercitano  competenze in materia di difesa e
  sicurezza  dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di
  verifica  sono  effettuate  dal  Ministro  per  i  dirigenti  e dal
  Consiglio  dei  ministri  per  i  dirigenti  preposti ad ufficio di
  livello   dirigenziale  generale.  I  termini  e  le  modalita'  di
  attuazione  del procedimento di verifica dei risultati da parte del
  Ministro  competente  e  del  Consiglio dei ministri sono stabiliti
  rispettivamente  con  regolamento  ministeriale  e  con decreto del
  Presidente  della  Repubblica  adottato  ai  sensi dell'articolo 17
  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
  integrazioni,  ovvero,  fino alla data di entrata in vigore di tale
  decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
 
             Nota all'art. 20:
                 -  Per  il testo vigente dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.