Art. 21
                    Responsabilita' dirigenziale
      (Art. 2l, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
     sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993 e
    poi dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
         modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998)

    1.  I  risultati  negativi  dell'attivita' amministrativa e della
  gestione  o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con
  i  sistemi  e  le garanzie determinati con i decreti legislativi di
  cui  all'articolo  17 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive
  modificazioni   ed   integrazioni,   comportano  per  il  dirigente
  interessato  la  revoca  dell'incarico,  adottata  con le procedure
  previste  dall'articolo  19,  e  la destinazione ad altro incarico,
  anche  tra  quelli  di  cui  all'articolo  19,  comma 10, presso la
  medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi
  abbia interesse.
    2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle direttive impartite
  dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi
  del  comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio,
  puo'  essere  escluso  dal  conferimento  di ulteriori incarichi di
  livello  dirigenziale  corrispondente  a  quello  revocato,  per un
  periodo  non  inferiore  a due anni. Nei casi di maggiore gravita',
  l'amministrazione  puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
  disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
    3.  Restano  ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di  polizia, delle carriere
  diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
 
             Nota all'art. 21:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17 della
          citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
                 "Art.  17.  - 1. Nell'attuazione della delega di cui
          alla  lettera  c)  del  comma  1 dell'art. 11 il Governo si
          atterra',  oltreche'  ai principi generali desumibili dalla
          legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge
          14  gennaio  1994,  n.  20,  ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                   a) prevedere    che    ciascuna    amministrazione
          organizzi  un sistema informativo-statistico di supporto al
          controllo  interno  di  gestione, alimentato da rilevazioni
          periodiche,  al massimo annuali, dei costi, delle attivita'
          e dei prodotti;
                   b) prevedere    e   istituire   sistemi   per   la
          valutazione,   sulla   base  di  parametri  oggettivi,  dei
          risultati   dell'attivita'  amministrativa  e  dei  servizi
          pubblici  favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei
          servizi  e  assicurando  in  ogni caso sanzioni per la loro
          violazione,  e di altri strumenti per la tutela dei diritti
          dell'utente  e  per  la  sua partecipazione, anche in forme
          associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
          valutazione dei risultati;
                   c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                   d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                   e) costituire  presso  la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                   f) previsione,  per i casi di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.
                 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
          annualmente  una  relazione  al  Parlamento circa gli esiti
          delle attivita' di cui al comma 1".