Art. 23
Ruolo unico dei dirigenti
(Art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 15 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 387 del 1998)
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La
distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento
economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai
fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Alla prima fascia del ruolo unico appartengono i dirigenti
generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 3 e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi
dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia
sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e
i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita'
di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da
garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento
disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del
comitato di garanti di cui all'articolo 22. Il regolamento
disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario,
per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il
ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre
amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri cura una banca dati
informatica contenente i dati curricolari e professionali di
ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e
l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni
statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti
internazionali e dell'unione europea.
Nota all'art. 23:
- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.