Articolo 25 
               Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
 (Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.1 del d.lgs 
n.59 del  1998;  Art.  25-ter  del  d.lgs  n.29  del  1993,  aggiunto
                 dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998) 
 
   1.  Nell'ambito  dell'amministrazione  scolastica  periferica   e'
istituita la qualifica dirigenziale per i capi di  istituto  preposti
alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  alle  quali  e'  stata
attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. I dirigenti scolastici  sono  inquadrati  in  ruoli  di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21,  in
ordine  ai  risultati,  che  sono   valutati   tenuto   conto   della
specificita' delle funzioni e sulla base delle  verifiche  effettuate
da  un  nucleo  di  valutazione  istituito  presso  l'amministrazione
scolastica regionale,  presieduto  da  un  dirigente  e  composto  da
esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 
   2.  Il  dirigente  scolastico  assicura   la   gestione   unitaria
dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e   dei
risultati deI servizio. Nel rispetto delle  competenze  degli  organi
collegiali scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi
poteri di direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
risorse umane. In  particolare,  il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e  di  efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 
   3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli interventi per  assicurare  la  qualita'  dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e  per  l'attuazione  del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 
   4.  Nell'ambito  delle  funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche, spetta al  dirigente  l'adozione  dei  provvedimenti  di
gestione delle risorse e del personale. 
   5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative  e
amministrative  il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da   lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti,  ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che  sovrintende,  con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  servizi
generali  dell'istituzione  scolastica,   coordinando   il   relativo
personale. 
   6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo  o
al consiglio di istituto motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento    dell'attivita'    formativa,     organizzativa     e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione  e  un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. 
   7.  I  capi  di  istituto  con  rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, ivi compresi i  rettori  e  vicerettori  dei  convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa  frequenza  di  appositi  corsi  di
formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni  scolastiche
dotate  di  autonomia  e  della  personalita'   giuridica   a   norma
dell'articolo 21 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto  possibile,
la titolarita' della sede di servizio. 
   8. Il Ministro della pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la  durata  della  formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione  e  di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici  e
privati anche tra loro associati o consorziati. 
   9. La direzione dei conservatori di  musica,  delle  accademie  di
belle arti, degli istituti superiori per le  industrie  artistiche  e
delle  accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,   e'
equiparata alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita'  di
designazione e di conferimento e  la  durata  dell'incarico,  facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
   10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai vicerettori dei convitti nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati sono soppressi i corrispondenti  posti.  Alla  conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 
   11. I capi d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano  in  aspettativa  per  mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o  collocati  fuori  ruolo  possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale  ultimo  caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici  dalla  prima  applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data
di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. 
 
             Nota all'art. 25 
                 - Si trascrive il testo vigente dell'art.  21  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59: 
                 "Art.  21.  -  1.  L'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche e degli istituti  educativi  si  inserisce  nel
          processo  di  realizzazione   della   autonomia   e   della
          riorganizzazione dell'intero  sistema  formativo.  Ai  fini
          della  realizzazione  della  autonomia  delle   istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche' gli elementi comuni all'intero  sistema  scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,   sono   progressivamente   attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie,  alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'   giuridica   degli   istituti    tecnici    e
          professionali  e  degli  istituti   d'arte   ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di contabilita' dello Stato. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
                 2. Ai fini  di  quanto  previsto  nel  comma  1,  si
          provvede con uno o piu' regolamenti da  adottare  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, nel termine di nove mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  sulla  base  dei   criteri
          generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4,  5,
          7, 8, 9, 10 e 11 del presente  articolo.  Sugli  schemi  di
          regolamento  e'  acquisito,  anche  contemporaneamente   al
          parere del Consiglio di Stato, il parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
          richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono
          essere comunque emanati. Con i  regolamenti  predetti  sono
          dettate  disposizioni  per  armonizzare  le  norme  di  cui
          all'art.  355  del  testo  unico  approvato   con   decreto
          legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  con  quelle  della
          presente legge . 
                 3.   I   requisiti   dimensionali    ottimali    per
          l'attribuzione    della    personalita'     giuridica     e
          dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
          1, anche tra loro unificate nell'ottica di  garantire  agli
          utenti  una  piu'  agevole  fruizione   del   servizio   di
          istruzione,  e  le  deroghe  dimensionali  in  relazione  a
          particolari  situazioni  territoriali  o  ambientali   sono
          individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
          situazioni  locali  e  alla  tipologia   dei   settori   di
          istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
          dimensionali   saranno   automaticamente   concesse   nelle
          province il cui territorio e' per almeno un terzo  montano,
          in cui le condizioni di viabilita'  statale  e  provinciale
          siano  disagevoli  e  in  cui  vi  sia  una  dispersione  e
          rarefazione di insediamenti abitativi. 
                 4. La  personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse. 
                 5.  La  dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'  costituita  dall'assegnazione  dello   Stato   per   il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.  Tale
          dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo  di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e  di
          ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione  senza  vincoli
          di destinazione comporta l'utilizzabilita' della  dotazione
          finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale
          e  di  parte  corrente,  con  possibilita'  di  variare  le
          destinazioni in corso  d'anno.  Con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sentito   il   parere   delle   commissioni    parlamentari
          competenti, sono individuati i parametri per la definizione
          della dotazione finanziaria ordinaria delle  scuole.  Detta
          dotazione  ordinaria  e'  stabilita  in  misura   tale   da
          consentire  l'acquisizione  da  parte   delle   istituzioni
          scolastiche dei beni di consumo e strumentali  necessari  a
          garantire      l'efficacia      del       processo       di
          insegnamento-apprendimento  nei  vari  gradi  e   tipologie
          dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale
          possono  confluire  anche   i   finanziamenti   attualmente
          allocati  in  capitoli  diversi  da  quelli  intitolati  al
          funzionamento  amministrativo   e   didattico,   e'   spesa
          obbligatoria ed e' rivalutata annualmente  sulla  base  del
          tasso  di  inflazione  programmata.  In   sede   di   prima
          determinazione,  la  dotazione  perequativa  e'  costituita
          dalle disponibilita' finanziarie residue  sui  capitoli  di
          bilancio  riferiti   alle   istituzioni   scolastiche   non
          assorbite   dalla   dotazione   ordinaria.   La   dotazione
          perequativa e' rideterminata  annualmente  sulla  base  del
          tasso   di   inflazione   programmata   e   di    parametri
          socio-economici e ambientali individuati  di  concerto  dai
          Ministri  della  pubblica  istruzione  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito  il
          parere delle commissioni parlamentari competenti. 
                 6.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi  compresi  gli   istituti   superiori   di   istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita' di educazione o di  assistenza  scolastica.  Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento in  materia  di  avviso  ai  successibili.  Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono dovute le imposte in vigore per le  successioni  e  le
          donazioni. 
                 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
          personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma  1  e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia, previa realizzazione  anche  per  queste  ultime
          delle operazioni di dimensionamento  di  cui  al  comma  4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale. 
                 8. L'autonomia  organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del gruppo classe e delle  modalita'  di  organizzazione  e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali, fermi restando i giorni di  attivita'  didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita' didattica  in  non  meno  di  cinque  giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di servizio dei docenti previsti dai  contratti  collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali anche sulla base di un'apposita  programmazione
          plurisettimanale. 
                 9.   L'autonomia   didattica   e'   finalizzata   al
          perseguimento  degli   obiettivi   generali   del   sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento, della liberta' di scelta educativa  da  parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione  di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e  nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma  71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi e l'obbligo di  adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi. 
                 10. Nell'esercizio  dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il  mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome. 
                 11. Con regolamento adottato ai sensi  del  comma  2
          sono  altresi'  attribuite  la  personalita'  giuridica   e
          l'autonomia alle Accademie di  belle  arti,  agli  Istituti
          superiori per le industrie artistiche, ai  Conservatori  di
          musica, alle Accademie nazionali di arte  drammatica  e  di
          danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e  10  e
          con  gli  adattamenti  resi  necessari  dalle  specificita'
          proprie di tali istituzioni. 
                 12. Le  universita'  e  le  istituzioni  scolastiche
          possono  stipulare  convenzioni  allo  scopo  di   favorire
          attivita' di aggiornamento, di ricerca  e  di  orientamento
          scolastico e universitario. 
                 13. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore
          delle norme regolamentari di cui  ai  commi  2  e  11  sono
          abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la
          cui ricognizione e'  affidata  ai  regolamenti  stessi.  Il
          Governo e' delegato ad aggiornare e  coordinare,  entro  un
          anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  predette
          disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui
          al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando
          tutte le conseguenti e necessarie modifiche. 
                 14.  Con  decreto  del   Ministro   della   pubblica
          istruzione, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono
          emanate le istruzioni generali per  l'autonoma  allocazione
          delle risorse,  per  la  formazione  dei  bilanci,  per  la
          gestione  delle  risorse  ivi  iscritte  e  per  la  scelta
          dell'affidamento dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,
          nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
          istituzioni scolastiche, anche in attuazione  dei  principi
          contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
          comma 9 dell'articolo 4 della legge 24  dicembre  1993,  n.
          537 . 
                 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo  e'  delegato
          ad emanare un decreto legislativo di riforma  degli  organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico che tenga conto della specificita'  del  settore
          scolastico, valorizzando l'autonomo apporto  delle  diverse
          componenti e  delle  minoranze  linguistiche  riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                   a)     armonizzazione     della      composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le competenze dell'amministrazione  centrale  e  periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome; 
                   b)  razionalizzazione   degli   organi   a   norma
          dell'articolo 12, comma 1, lettera p); 
                   c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
          1, lettera g); 
                   d)  valorizzazione   del   collegamento   con   le
          comunita' locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera
          i); 
                   e)   attuazione   delle   disposizioni   di    cui
          all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
          29, e  successive  modificazioni,  nella  salvaguardia  del
          principio della liberta' di insegnamento. 
                 16. Nel rispetto del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure professionali del personale docente, ferma  restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la  qualifica  dirigenziale  contestualmente   all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle singole istituzioni scolastiche.  I  contenuti  e  le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, da emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
                   a) l'affidamento, nel  rispetto  delle  competenze
          degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti  di
          direzione, di coordinamento e valorizzazione delle  risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; 
                   b)  il  raccordo  tra  i  compiti  previsti  dalla
          lettera   a)   e   l'organizzazione   e   le   attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'articolo 13, comma 1; 
                   c)  la  revisione  del  sistema  di  reclutamento,
          riservato al personale docente con adeguata  anzianita'  di
          servizio,   in   armonia   con   le   modalita'    previste
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29; 
                   d)  l'attribuzione   della   dirigenza   ai   capi
          d'istituto  attualmente  in  servizio,  assegnati  ad   una
          istituzione  scolastica  autonoma,   che   frequentino   un
          apposito corso di formazione. 
                 17. Il rapporto di lavoro dei  dirigenti  scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree. 
                 18.   Nell'emanazione   del   regolamento   di   cui
          all'articolo 13 la  riforma  degli  uffici  periferici  del
          Ministero   della   pubblica   istruzione   e'   realizzata
          armonizzando  e  coordinando  i  compiti  e   le   funzioni
          amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti  locali
          anche in materia di programmazione e riorganizzazione della
          rete scolastica. 
                 19. Il Ministro della pubblica  istruzione  presenta
          ogni quattro anni al Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione  dell'autonomia   prevista   nel   presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine di apportare  eventuali  modifiche  normative  che  si
          rendano necessarie. 
                 20. Le regioni a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  disciplinano  con  propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei limiti dei propri statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione. 
                 20-bis. Con la stessa  legge  regionale  di  cui  al
          comma 20 la regione  Valle  d'Aosta  stabilisce  tipologia,
          modalita' di svolgimento e di certificazione di una  quarta
          prova scritta di lingua francese, in  aggiunta  alle  altre
          prove scritte previste dalla legge  10  dicembre  1997,  n.
          425. Le modalita' e i criteri di  valutazione  delle  prove
          d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425".