Art. 14.
                   Contratti di collaborazione con
                    le pubbliche amministrazioni
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono concludere contratti di
collaborazione,   anche   ai  sensi  dell'articolo  119  del  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, con gli imprenditori agricoli
anche     su    richiesta    delle    organizzazioni    professionali
agricole maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale, per la
promozione  delle  vocazioni  produttive  del  territorio e la tutela
delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali.
  2.  I  contratti  di collaborazione sono destinati ad assicurare il
sostegno  e  lo  sviluppo  dell'imprenditoria  agricola locale, anche
attraverso  la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
biologici   e   di   qualita',  anche  tenendo  conto  dei  distretti
agroalimentari, rurali e ittici.
  3.  Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e
di  consentire  la conoscenza della provenienza della materia prima e
della  peculiarita'  delle  produzioni  di  cui  al  commi  1 e 2, le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari
in  materia  di  aiuti  di  Stato all'agricoltura, possono concludere
contratti   di  promozione  con  gli  imprenditori  agricoli  che  si
impegnino  nell'esercizio  dell'attivita' di impresa ad assicurare la
tutela  delle  risorse  naturali, della biodiversita', del patrimonio
culturale e del paesaggio agrario e forestale.
 
          Nota all'art. 14:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  119  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
              "Art.  119.  -  1. In  applicazione  dell'art. 43 della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449, al fine di favorire una
          migliore  qualita'  dei  servizi  prestati,  i  comuni,  le
          province  e  gli  altri  enti  locali indicati nel presente
          testo     unico,    possono    stipulare    contratti    di
          sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione,  nonche'
          convenzioni  con  soggetti  pubblici  o  privati  diretti a
          fornire consulenze o servizi aggiuntivi.".