Art. 15.
            Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
  1.  Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla
sistemazione  ed  alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia
del  paesaggio  agrario  e  forestale,  alla  cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela  delle  vocazioni  produttive  del  territorio,  le  pubbliche
amministrazioni  possono  stipulare  convenzioni con gli imprenditori
agricoli.
  2.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 1 definiscono le prestazioni
delle  pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto
degli   Orientamenti   comunitari   in  materia  di  aiuti  di  Stato
all'agricoltura  anche  in finanziamenti, concessioni amministrative,
riduzioni  tariffarie  o  realizzazione  di  opere  pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme
vigenti,  possono  stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori
agricoli  di  importo  annuale non superiore a 50 milioni di lire nel
caso  di  imprenditori  singoli,  e  300  milioni di lire nel caso di
imprenditori in forma associata.