Art. 9. Comunicazioni delle operazioni effettuate all'interno di un gruppo 1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con proprio provvedimento, nell'ambito di quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. 2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 3, o puo' arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati, l'ISVAP vieta, con provvedimento motivato da comunicare all'impresa, il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione. 3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 4. Il termine e' invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione prodotta. 5. Nei casi in cui l'ISVAP accerta che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli assicurati, ordina all'impresa di assicurazione di porre in essere idonee iniziative atte a rimuovere dette conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un ragionevole termine.