Art. 9.
              Comunicazioni delle operazioni effettuate
                      all'interno di un gruppo

  1.   L'ISVAP,  avuto  riguardo  alla  tipologia  e  alla  rilevanza
economica  delle  operazioni,  individua  con  proprio provvedimento,
nell'ambito  di  quelle  di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e
b),   le   operazioni   da  assoggettare  a  comunicazione  periodica
successiva,  con  cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad
un   regime   di  comunicazione  preventiva  fissando,  altresi',  le
modalita' e i termini per le comunicazioni stesse.
  2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva
determina gli effetti negativi di cui all'articolo 8, comma 3, o puo'
arrecare  pregiudizio  per  gli  interessi  degli assicurati, l'ISVAP
vieta,  con  provvedimento  motivato  da  comunicare  all'impresa, il
compimento  dell'operazione  entro  il  termine di venti giorni dalla
ricezione della comunicazione.
  3.  Se  la  documentazione prodotta in relazione alla comunicazione
preventiva  risulta  incompleta  o  insufficiente, l'ISVAP richiede i
necessari  elementi  integrativi.  In  tale  ipotesi,  il  termine e'
interrotto  e  decorre  nuovamente  dalla  data  di  ricezione  della
documentazione integrativa.
  4. Il termine e' invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede
ulteriori  informazioni  in  relazione  all'operazione  e  continua a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione prodotta.
  5.  Nei  casi  in  cui l'ISVAP accerta che le operazioni soggette a
comunicazione  periodica  successiva  o  quelle per le quali e' stata
omessa  la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre
effetti  negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o
pregiudizio  per  gli assicurati, ordina all'impresa di assicurazione
di   porre  in  essere  idonee  iniziative  atte  a  rimuovere  dette
conseguenze  negative  o  pregiudizievoli,  assegnando  a tal fine un
ragionevole termine.