Art. 25 
                      Concussione e corruzione 
 
  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli
318, 321 e 322, commi 1  e  3,  del  codice  penale,  si  applica  la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 
  2. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli
319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice  penale,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
  3. In relazione alla commissione dei delitti di cui  agli  articoli
317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando  dal  fatto
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma
2,  e  321  del  codice  penale,  si  applica  all'ente  la  sanzione
pecuniaria da trecento a ottocento quote. 
  4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da
1 a 3, si applicano all'ente anche quando  tali  delitti  sono  stati
commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 
  5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2  e
3, si applicano le sanzioni interdittive  previste  dall'articolo  9,
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
 
          Nota all'art. 25: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  317,  318,  319,
          319-bis, 319-ter,  320,  321,  322  e  322-bis  del  codice
          penale: 
              "Art. 317 (Concussione).  -  Il  pubblico  ufficiale  o
          l'incaricato di un pubblico servizio, che,  abusando  della
          sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a
          dare o a promettere indebitamente  a  lui  o  a  un  terzo,
          denaro od altra utilita', e' punito con  la  reclusione  da
          quattro a dodici anni (317-bis, 323-bis).". 
              "Art. 318 (Corruzione per  un  atto  d'ufficio).  -  Il
          pubblico ufficiale, che,  per  compiere  un  atto  del  suo
          ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o  altra
          utilita', una retribuzione che non  gli  e'  dovuta,  o  ne
          accetta la promessa, e' punito con  la  reclusione  da  sei
          mesi a tre anni. 
              Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per  un
          atto d'ufficio da lui  gia'  compiuto,  la  pena  e'  della
          reclusione fino a un anno.". 
              "Art. 319 (Corruzione per un atto contrario  ai  doveri
          d'ufficio). - Il pubblico ufficiale, che,  per  omettere  o
          ritardare o per aver omesso o ritardato  un  atto  del  suo
          ufficio, ovvero per compiere o per aver  compiuto  un  atto
          contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se'  o  per  un
          terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la  promessa,
          e' punito con la reclusione da due a cinque anni.". 
              "Art. 319-bis (Circostanze aggravanti). -  La  pena  e'
          aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il
          conferimento di pubblici impieghi o stipendi o  pensioni  o
          la stipulazione di  contratti  nei  quali  sia  interessata
          l'amministrazione  alla   quale   il   pubblico   ufficiale
          appartiene.". 
              "Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). -  Se  i
          fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono  commessi  per
          favorire o danneggiare una parte  in  un  processo  civile,
          penale  o  amministrativo,  si  applica   la   pena   della
          reclusione da tre a otto anni. 
              Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno  alla
          reclusione non superiore a cinque anni, la  pena  e'  della
          reclusione da quattro a dodici anni; se  deriva  l'ingiusta
          condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque   anni   o
          all'ergastolo la pena e' della reclusione da  sei  a  venti
          anni.". 
              "Art. 320  (Corruzione  di  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio). -  Le  disposizioni  dell'art.  319  si
          applicano anche all'incaricato  di  un  pubblico  servizio;
          quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla  persona
          incaricata di un  pubblico  servizio,  qualora  rivesta  la
          qualita' di pubblico impiegato. 
              In ogni caso,  le  pene  sono  ridotte  in  misura  non
          superiore a un terzo.". 
              "Art. 321 (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite
          nel primo comma dell'art.  318,  nell'art.  319,  nell'art.
          319-bis, nell'art. 319-ter e  nell'art.  320  in  relazione
          alle  suddette  ipotesi  degli  articoli  318  e  319,   si
          applicano anche a chi da' o promette al pubblico  ufficiale
          o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o  altra
          utilita'.". 
              "Art. 322 (Istigazione  alla  corruzione).  -  Chiunque
          offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti, a  un
          pubblico  ufficiale  o  a  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio che riveste la qualita' di pubblico impiegato, per
          indurlo a compiere  un  atto  del  suo  ufficio,  soggiace,
          qualora l'offerta o la promessa  non  sia  accettata,  alla
          pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un
          terzo. 
              Se l'offerta o la promessa  e'  fatta  per  indurre  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero  a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un
          terzo. 
              La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          riveste la qualita' di pubblico impiegato che sollecita una
          promessa o dazione di denaro o altra utilita' da  parte  di
          un privato per le finalita' indicate dall'art. 318. 
              La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra
          utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate
          dall'art. 319.". 
              "Art.  322-bis  (Peculato,  concussione,  corruzione  e
          istigazione alla corruzione di membri  degli  organi  delle
          Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e
          di Stati esteri). - Le  disposizioni  degli  articoli  314,
          316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
          anche: 
                1)  ai  membri  della  Commissione  delle   Comunita'
          europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e
          della Corte dei conti delle Comunita' europee; 
                2) ai funzionari e agli agenti assunti per  contratto
          a  norma  dello  statuto  dei  funzionari  delle  Comunita'
          europee  o  del  regime  applicabile  agli   agenti   delle
          Comunita' europee; 
                3) alle persone comandate dagli  Stati  membri  o  da
          qualsiasi ente  pubblico  o  privato  presso  le  Comunita'
          europee, che esercitino funzioni  corrispondenti  a  quelle
          dei funzionari o agenti delle Comunita' europee; 
                4) ai membri e agli addetti a enti  costituiti  sulla
          base dei trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
                5) a coloro che, nell'ambito di  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,   svolgono   funzioni   o   attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico servizio. 
              Le disposizioni degli  articoli  321  e  322,  primo  e
          secondo comma, si applicano anche  se  il  denaro  o  altra
          utilita' e' dato, offerto o promesso: 
                1) alle persone indicate nel primo comma del presente
          articolo; 
                2) a persone  che  esercitano  funzioni  o  attivita'
          corrispondenti a quelle  dei  pubblici  ufficiali  e  degli
          incaricati di un pubblico  servizio  nell'ambito  di  altri
          Stati esteri  o  organizzazioni  pubbliche  internazionali,
          qualora il fatto sia commesso per  procurare  a  se'  o  ad
          altri  un  indebito  vantaggio  in  operazioni   economiche
          internazionali. 
              Le persone indicate nel primo comma sono assimilate  ai
          pubblici    ufficiali,    qualora    esercitino    funzioni
          corrispondenti, e agli incaricati di un  pubblico  servizio
          negli altri casi.".