Art. 26.
                           Delitti tentati

  1.  Le  sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo
alla  meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo,
dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
  2.   L'ente   non  risponde  quando  volontariamente  impedisce  il
compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.