Art. 13. Scritture contabili e di bilancio 1. Le fondazioni devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni. 2. Il bilancio di esercizio e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni. 3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti di riferimento.
Note all'art. 13: - L'art. 2214 del codice civile prescrive: "Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale [c.c. 2195, 2205] deve tenere il libro giornale [c.c. 2215, 2216] e il libro degli inventari [c.c. 2217; disp. att. c.c. 200]. Deve altresi' tenere le altre scritture [c.c. 1760, n. 3, 2312] che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [c.c. 2220, 2560, 2709, 2711]. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.". - Gli articoli dal 2423 al 2435-bis del codice civile dispongono sulla tenuta delle scritture contabili e di bilancio.