Art. 10.
                        Organi di censimento
  1.  L'Istat  sovrintende a tutte le operazioni censuarie e adotta i
provvedimenti  e  le misure necessarie per assicurare il tempestivo e
regolare svolgimento dei censimenti.
  2.  Per  l'esecuzione dei censimenti l'Istat si avvale degli uffici
di  statistica  dei  Comuni,  delle  Camere  di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  (CCIAA),  del  Ministero  dell'interno e
dell'Unione   italiana   delle   camere   di   commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  (UNIONCAMERE).  L'Istat  puo', altresi',
avvalersi   degli  alti  enti  e  organismi  del  Sistema  statistico
nazionale.
  3.  Agli  Uffici  di  statistica  dei  Comuni  e  delle  CCIAA sono
attribuite  le  funzioni,  rispettivamente,  di ufficio di censimento
comunale  e  di  ufficio  di  censimento provinciale; al responsabile
dell'ufficio   di   statistica   sono   attribuite   le  funzioni  di
responsabile  dell'ufficio  di  censimento. I Comuni possono svolgere
tali  funzioni  anche  in  forma associata, ai sensi dell'articolo 3,
comma  3,  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322, e
dell'articolo   30,   comma   3,   del   testo   unico   delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei compiti di cui all'articolo
11, comma 10, e all'articolo 13.
  4.  I  Comuni  che  non hanno costituito l'ufficio di statistica ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono
un  ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile
a un dipendente con adeguata professionalita'.
  5.  I  Comuni  e  le CCIAA possono attribuire le funzioni di cui al
comma  3  agli  uffici  di  censimento  costituiti  per il censimento
dell'agricoltura  ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, adottando le misure opportune
per adeguare gli uffici stessi ai compiti connessi all'esecuzione dei
censimenti di cui all'articolo 1.
  6.  Nelle  province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione
Valle  d'Aosta  le operazioni di censimento attribuite agli uffici di
statistica  delle  CCIAA  sono svolte rispettivamente dagli uffici di
statistica delle province autonome e della Regione.
  7.  Ove  si  verifichino, da parte degli organi di censimento o dei
soggetti  incaricati delle operazioni censuarie, inadempienze tali da
pregiudicare   il   regolare  svolgimento  delle  operazioni  stesse,
l'Istat,   fatta   salva  ogni  azione  nei  confronti  dei  soggetti
inadempienti,  attiva  le  procedure  necessarie  per  assicurare  il
regolare svolgimento delle operazioni censuarie.
 
          Note all'art. 10:
              - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6
          settembre 1989, n. 322, e' il seguente:
              "Art.   3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso  le
          amministrazioni  centrali  dello  Stato e presso le aziende
          autonome  sono  istituiti  uffici di statistica, posti alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT.
              2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
          le  esigenze  di  carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
          ogni   ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o  funzionario
          designato  dal  Ministro  competente, sentito il presidente
          dell'ISTAT.
              3.  Le  attivita' e le funzioni degli uffici statistici
          delle  province,  dei  comuni  e delle camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura sono regolate dalla
          legge  16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
          attuazione,   nonche'  dal  presente  decreto  nella  parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  gli  enti  locali, ivi comprese le
          unita'   sanitarie   locali   che  non  vi  abbiano  ancora
          provveduto  istituiscono  l'ufficio  di statistica anche in
          forma  associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
          abitanti  istituiscono  con effetto immediato un ufficio di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
              4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture  assicurano, fatte salve le competenze a livello
          regionale del commissario delGoverno previste dall'art. 13,
          comma  1,  lettera  c), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          anche     il     coordinamento,     il    collegamento    e
          l'interconnessione  a livello provinciale di tutte le fonti
          pubbliche  preposte  alla raccolta ed alla elaborazione dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
              5.  Gli  uffici  di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
          esercitano  le proprie attivita' secondo le direttive e gli
          atti  di  indirizzo  emanati  dal  comitato di cui all'art.
          17.".
              - Il  testo  dell'art.  30  del  decreto legislativo 18
          agosto  2000,  n.  267, recante il "Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli  enti  locali",  e'  il  seguente:
              "Art.  30  (Convenzioni).  -  1. Al fine di svolgere in
          modo  coordinato  funzioni  e servizi determinati, gli enti
          locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
              2.  Le  convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
          le  forme  di  consultazione  degli enti contraenti, i loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
              3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
          servizio  o  per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
          regione,  nelle  materie  di  propria  competenza,  possono
          prevedere   forme  di  convenzione  obbligatoria  fra  enti
          locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
              4.  Le  convenzioni di cui al presente articolo possono
          prevedere  anche  la  costituzione  di  uffici  comuni, che
          operano  con  personale distaccato dagli enti partecipanti,
          ai  quali  affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
          luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
          di  funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
          favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
          enti deleganti".
              - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
          Repubblica  6  giugno  2000,  n.  197  (la  cui epigrafe e'
          riportata  in nota all'art. 5), e' il seguente:     "Art. 6
          (Organi  di  censimento).  -  1.  L'ISTAT,  anche tramite i
          propri  uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni
          censuarie,   avvalendosi   degli   organismi   del  Sistema
          statistico  nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure
          necessarie   per   assicurare   il  tempestivo  e  regolare
          svolgimento del censimento.
              2.  Per  l'esecuzione  delle  operazioni  di censimento
          l'ISTAT  si  avvale degli uffici di statistica dei comuni e
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  (CCIAA),  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre  1989, n. 322, nonche' dell'ufficio di statistica
          dell'unione  italiana delle camere di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura  (Unioncamere).  L'ISTAT  puo',
          altresi',  avvalersi  degli  altri  enti  ed  organismi del
          Sistema statistico nazionale.
              3.  Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere
          di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura sono
          attribuite  le  funzioni,  rispettivamente,  di  ufficio di
          censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale;
          al  responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite
          le  funzioni  di responsabile dell'ufficio di censimento. I
          comuni  possono  svolgere  tali  funzioni  anche  in  forma
          associata,  ovvero  con  la  partecipazione delle comunita'
          montane.
              4.  I  comuni  e  le  CCIAA  che  non  hanno costituito
          l'ufficio  di statistica ai sensi del decreto legislativo 6
          settembre   1989,  n.  322,  costituiscono  un  ufficio  di
          censimento  e  attribuiscono le funzioni di responsabile ad
          un dipendente munito di adeguata professionalita'.
              5.  Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella
          regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento,
          attribuite  agli  uffici  di  statistica  delle CCIAA, sono
          svolte  rispettivamente  dagli  uffici  di statistica delle
          province autonome e della regione.
              6.  Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e
          Bolzano  le  attivita'  censuarie  previste  dal protocollo
          d'intesa   tra   la   Conferenza  Stato-regioni  e  l'ISTAT
          approvato  il  5  agosto  1999  sono svolte dagli uffici di
          statistica delle regioni e delle province autonome, nonche'
          dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese
          le province, ove previsto dai piani regionali di censimento
          e secondo le modalita' in essi contenute.
              7.  Ove  si  verifichino,  da  parte  degli  organi  di
          censimento  o  delle  persone  incaricate  delle operazioni
          censuarie,  inadempienze  tali  da pregiudicare il regolare
          svolgimento  delle  operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva
          ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra'
          avocare a se l'esercizio delle relative funzioni".