Art. 10. Organi di censimento 1. L'Istat sovrintende a tutte le operazioni censuarie e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dei censimenti. 2. Per l'esecuzione dei censimenti l'Istat si avvale degli uffici di statistica dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), del Ministero dell'interno e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE). L'Istat puo', altresi', avvalersi degli alti enti e organismi del Sistema statistico nazionale. 3. Agli Uffici di statistica dei Comuni e delle CCIAA sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I Comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e dell'articolo 30, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei compiti di cui all'articolo 11, comma 10, e all'articolo 13. 4. I Comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente con adeguata professionalita'. 5. I Comuni e le CCIAA possono attribuire le funzioni di cui al comma 3 agli uffici di censimento costituiti per il censimento dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197, adottando le misure opportune per adeguare gli uffici stessi ai compiti connessi all'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 1. 6. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta le operazioni di censimento attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della Regione. 7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o dei soggetti incaricati delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'Istat, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, attiva le procedure necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni censuarie.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e' il seguente: "Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario delGoverno previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.". - Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e' il seguente: "Art. 30 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti". - Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2000, n. 197 (la cui epigrafe e' riportata in nota all'art. 5), e' il seguente: "Art. 6 (Organi di censimento). - 1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del Sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. 2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' dell'ufficio di statistica dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT puo', altresi', avvalersi degli altri enti ed organismi del Sistema statistico nazionale. 3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunita' montane. 4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalita'. 5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione. 6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attivita' censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonche' dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalita' in essi contenute. 7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra' avocare a se l'esercizio delle relative funzioni".