Art. 11.
                        Operazioni censuarie
  1.   Le   operazioni  censuarie  sono  svolte  secondo  criteri  di
tempestivita',   efficienza,   riservatezza  e  qualita',  anche  con
l'ausilio di sistemi informatizzati.
  2.  L'Istat,  per lo svolgimento dei propri compiti, puo' affidare,
tramite  convenzioni  e  contratti,  fasi di rilevazione censuaria ad
enti  ed organismi pubblici e privati nel rispetto dei criteri di cui
al comma 1.
  3.  L'Istat  stabilisce  il  periodo di raccolta dei dati presso le
unita'  di  rilevazione.  Il  calendario  della  raccolta dei dati e'
comunicato  agli  organi  di  censimento  ed e' reso noto al pubblico
mediante il manifesto di cui all'articolo 20, comma 1.
  4.  L'Istat  puo'  stabilire procedure differenziate di rilevazione
per  particolari  categorie  di unita' di rilevazione, nonche', per i
Comuni  capoluogo  di  area  metropolitana di cui all'articolo 22 del
decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  in  relazione  alla
complessita'  organizzativa  della  raccolta delle informazioni. Tali
procedure possono prevedere l'affidamento, previa intesa con l'Istat,
di  fasi  di  rilevazioni  censuarie  ad enti ed organismi pubblici e
privati nel rispetto dei criteri indicati nel comma 1.
  5. Gli uffici di censimento comunali provvedono alla distribuzione,
raccolta,  revisione  e  controllo  quantitativo  e  qualitativo  dei
questionari  di  rilevazione.  Gli  uffici  di censimento provinciali
provvedono all'assistenza tecnica, al coordinamento e al monitoraggio
dell'attivita'  dei  Comuni.  I  suddetti uffici espletano inoltre le
altre attivita' indicate nelle circolari emanate dall'Istat.
  6.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' indicate nel comma 5, gli
uffici  di censimento comunali e gli uffici di censimento provinciali
possono avvalersi di altri uffici dell'ente di appartenenza.
  7.  I  Sindaci e i Prefetti intervengono per assicurare il regolare
svolgimento  delle  operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di
competenza,  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  54 del decreto
legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
  8.  Ai Gruppi di lavoro presso le Prefetture, di cui alla direttiva
n.  5  del  Comitato  di  Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione
statistica  (Comstat)  del  15 ottobre  1991,  costituiti  anche  pro
tempore,  ed  integrati  con un rappresentante della regione e con un
rappresentante  della  provincia,  sono  attribuite  le  funzioni  di
Comitati  provinciali  di censimento, con il compito di assicurare il
buon  andamento  delle  operazioni censuarie, nonche' di segnalare al
Sindaco o al Prefetto, per gli interventi di competenza, le eventuali
disfunzioni  ed  irregolarita' riscontrate nel corso delle operazioni
censuarie.  Nelle  province  autonome  di Trento e di Bolzano e nella
regione  Valle  d'Aosta  e'  costituito  un  Comitato  provinciale di
censimento  secondo  le modalita' previste da un apposito accordo con
l'Istat.
  9.  Gli  uffici di censimento comunali e provinciali predispongono,
per   i   rispettivi  ambiti  territoriali  di  competenza,  rapporti
periodici  sull'andamento  complessivo  dell'attivita'  censuaria.  I
Comitati  provinciali  di  censimento  di  cui  al  comma  8,  per lo
svolgimento  dei  compiti ivi previsti, possono essere attivati anche
dai  suddetti  uffici.  Ai  fini  del  monitoraggio  delle operazioni
censuarie,  l'Istat  si  avvale, altresi', degli uffici di statistica
del Ministero dell'interno e dell'Unioncamere.
  10. Al  termine  delle  operazioni  del  censimento  generale della
popolazione  e  del censimento generale dell'industria e dei servizi,
il Sindaco trasmette all'Istat i questionari e i modelli compilati.
 
          Note all'art. 11:
              - Il  testo  degli  articoli 22 e 54 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
              "Art.  22  (Aree  metropolitane). - 1. Sono considerate
          aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,
          Milano,  Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma, Bari,
          Napoli  e  gli  altri comuni i cui insediamenti abbiano con
          essi  rapporti  di  stretta  integrazione territoriale e in
          ordine  alle  attivita'  economiche,  ai servizi essenziali
          alla  vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle
          caratteristiche territoriali.
              2.  Su  conforme proposta degli enti locali interessati
          la  regione procede entro centottanta giorni dalla proposta
          stessa    alla    delimitazione    territoriale   dell'area
          metropolitana.  Qualora  la  regione  non provveda entro il
          termine   indicato,   il  Governo,  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  invita  la regione a provvedere
          entro  un  ulteriore termine, scaduto il quale procede alla
          delimitazione dell'area metropolitana.
              3.  Restano  ferme  le  citta'  metropolitane e le aree
          metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale".
              "Art.  54  (Attribuzioni  del  sindaco  nei  servizi di
          competenza  statale).  - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
          Governo, sovraintende:
                a) alla  tenuta  dei  registri  di  stato civile e di
          popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
          materia elettorale, di leva militare e di statistica;
                b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
          dalle  leggi  e  dai  regolamenti in materia di ordine e di
          sicurezza pubblica;
                c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza
          e  di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
          legge;
                d) alla  vigilanza  su tutto quanto possa interessare
          la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
              2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
          atto   motivato   e  nel  rispetto  dei  principi  generali
          dell'ordinamento  giuridico,  provvedimenti  contingibili e
          urgenti  al  fine  di prevenire ed eliminare gravi pericoli
          che    minacciano    l'incolumita'   dei   cittadini;   per
          l'esecuzione   dei   relativi  ordini  puo'  richiedere  al
          prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
              3.  In  casi di emergenza, connessi con il traffico e/o
          con  l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
          causa   di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
          particolari   necessita'   dell'utenza,   il  sindaco  puo'
          modificare   gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei
          pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
          con   i   responsabili  territorialmente  competenti  delle
          amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al
          pubblico  degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
          adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
              4.  Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi del comma 2 e'
          rivolta  a  persone  determinate  e  queste non ottemperano
          all'ordine  impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
          a  spese  degli  interessati, senza pregiudizio dell'azione
          penale per i reati in cui fossero incorsi.
              5.   Chi  sostituisce  il  sindaco  esercita  anche  le
          funzioni di cui al presente articolo.
              6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,
          il  prefetto  puo'  disporre  ispezioni  per  accertare  il
          regolare  funzionamento  dei  servizi  stessi  nonche'  per
          l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
          di carattere generale.
              7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
          del  comma  1,  nonche'  dall'art.  14,  il sindaco, previa
          comunicazione  al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle
          funzioni   ivi   indicate   al   presidente  del  consiglio
          circoscrizionale;  ove  non  siano costituiti gli organi di
          decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega
          ad  un  consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
          nei quartieri e nelle frazioni.
              8.  Ove  il  sindaco  o chi ne esercita le funzioni non
          adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
          puo'   nominare  un  commissario  per  l'adempimento  delle
          funzioni stesse.
              9.  Alle  spese  per  il  commissario  provvede  l'ente
          interessato.
              10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
          comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza".
              - La direttiva n. 5 emanata dal Comitato di indirizzo e
          coordinamento  dell'informazione  statistica  (COMSTAT)  il
          15 ottobre 1991, reca "Disposizioni per l'organizzazione ed
          il  funzionamento  degli uffici di statistica del Ministero
          dell'interno e delle prefetture".