Art. 12.
                 Definizione delle basi territoriali
  1.  Il  Sindaco verifica e assicura che i competenti uffici abbiano
ottemperato   all'aggiornamento   dell'onomastica   stradale,   della
numerazione  civica  e  dello  stradario,  in  base a quanto disposto
dall'articolo 47   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
30 maggio 1989, n. 223.
  2.  Il  Sindaco attesta che la validazione o il disegno dei confini
comunali,  delle  delimitazioni  delle  localita',  dei  limiti delle
sezioni   di  censimento,  nonche'  la  compilazione  della  relativa
modulistica,  siano  effettuate  dagli  uffici competenti, secondo le
disposizioni impartite dall'Istat.
 
          Nota all'art. 12:
              - Il   testo   dell'art.  47  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il
          seguente:
              "Art.  47  (Revisione  dell'onomastica stradale e della
          numerazione civica). - 1. Nel quadro dei lavori preparatori
          ai  censimenti  generali della popolazione, i comuni devono
          provvedere  alla  revisione  dell'onomastica  delle aree di
          circolazione   e  della  numerazione  civica,  al  fine  di
          adeguarle   alla  situazione  di  fatto  esistente,  avendo
          particolare   riguardo  ai  cambiamenti  di  denominazione,
          all'apertura   di   nuove   strade,  a  nuove  costruzioni,
          ampliamenti, demolizioni, ecc.
              2.  La  revisione  predetta viene effettuata d'ufficio,
          indipendentemente   dalla  richiesta  dei  proprietari  dei
          fabbricati   di   cui   all'art.   43   ed   a  prescindere
          dall'eventuale  carattere abusivo delle abitazioni di nuova
          costruzione.
              3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalita'
          tecniche  stabilite  nell'occasione dall'Istituto nazionale
          di statistica".