Art. 13. Censimento e anagrafe della popolazione 1. I Comuni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, effettuano l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle notizie, raccolte con apposito modello in occasione del censimento generale della popolazione, riguardanti il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, e il comune di residenza dei soggetti censiti. Le istruzioni per la revisione delle anagrafi vengono impartite dall'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno. 2. L'Istat, d'intesa con il Ministero dell'interno, attiva, nei confronti dei Comuni inadempienti, le procedure necessarie per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il seguente: "Art. 46 (Revisione delle anagrafi). - 1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento. 2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari. 3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto nazionale di statistica. 4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, della convivenze e delle persone residenti nel comune".