Art. 11. Attivita' professionali 1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attivita' previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. 2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita': a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; d) le attivita' estimative relative alle materie di competenza; e) le attivita' catastali, topografiche e cartografiche; f) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; h) la certificazione di qualita' e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonche' quella ambientale; i) le attivita' di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonche' la conservazione e valorizzazione della biodiversita' vegetale, animale e dei microrganismi. 3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita': a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale; c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura; d) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali; e) la certificazione del benessere animale; f) la riproduzione animale, comprendente le attivita' di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori; g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario; h) le attivita' di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversita' animale e dei microrganismi. 4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita': a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie; b) la consulenza per la certificazione della qualita' genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilita' di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari; c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie; d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualita' e del controllo nella sanita' e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale; e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali; f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali; g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative; h) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari; i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione; c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale; d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici; e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici; g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale; h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo; i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore; m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza; o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse; p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi; q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale; s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale; t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura; u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale; z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali; aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti; bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti; cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri. 2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza. 3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione. 4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.".