Art. 11.
                       Attivita' professionali
  1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando  immutate  le  riserve  e  attribuzioni gia' stabilite dalla
vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nei commi 2, 3 e 4,
le  altre  attivita' previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio
1992, n. 152.
  2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione  B,  settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti
di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  restando  immutate le riserve e
attribuzioni,  gia'  stabilite  dalla  vigente normativa, le seguenti
attivita':
    a)   la   progettazione   di   elementi   dei  sistemi  agricoli,
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
    b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e
silvicolturali,     delle     trasformazioni     alimentari,    della
commercializzazione   dei   relativi   prodotti,  della  ristorazione
collettiva,  dell'agriturismo  e  del  turismo  rurale,  della difesa
dell'ambiente  rurale e naturale, della pianificazione del territorio
rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
    c)  la  collaborazione  alla progettazione dei sistemi complessi,
agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
    d) le attivita' estimative relative alle materie di competenza;
    e) le attivita' catastali, topografiche e cartografiche;
    f)  le  attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla
produzione   di   beni  e  mezzi  tecnici  agricoli,  agroalimentari,
forestali e della difesa ambientale;
    g)  il  patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di
competenza;
    h)  la  certificazione  di qualita' e le analisi delle produzioni
vegetali,  animali  e forestali sia primarie che trasformate, nonche'
quella ambientale;
    i)  le  attivita'  di  difesa  e di recupero dell'ambiente, degli
ecosistemi  agrari  e  forestali,  la  lotta  alla  desertificazione,
nonche'   la   conservazione  e  valorizzazione  della  biodiversita'
vegetale, animale e dei microrganismi.
  3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione  B,  settore  zoonomo,  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui
all'articolo  1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
    a)  la  pianificazione  aziendale e industriale nel settore delle
produzioni animali;
    b)  la  consulenza  nei  settori  delle produzioni animali, delle
trasformazioni  e  della  commercializzazione dei prodotti di origine
animale;
    c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e
dell'acquacoltura;
    d)  le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla
produzione  di  beni  e  mezzi  tecnici  del settore delle produzioni
animali;
    e) la certificazione del benessere animale;
    f)   la   riproduzione  animale,  comprendente  le  attivita'  di
inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie
zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
    g)  l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il
controllo e la guida del medico veterinario;
    h)  le attivita' di difesa dell'ambiente e di conservazione della
biodiversita' animale e dei microrganismi.
  4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti
di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  restando  immutate le riserve e
attribuzioni  gia'  stabilite  dalla  vigente  normativa, le seguenti
attivita':
    a)  la  consulenza  nei  settori  delle  produzioni  vegetali  ed
animali,   con   particolare   riferimento  all'impiego  corretto  di
biotecnologie;
    b)  la  consulenza  per la certificazione della qualita' genetica
dei  prodotti  alimentari  sia  per  gli  animali  che per l'uomo, in
particolare   per   la   tracciabilita'  di  organismi  geneticamente
modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
    c)  la  consulenza  nei settori delle tecnologie e trasformazioni
alimentari  e  dei  prodotti  agricoli non alimentari con particolare
riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
    d)  la  certificazione  con l'impiego di biotecnologie innovative
della  qualita'  e  del  controllo  nella  sanita'  e provenienza dei
prodotti  agricoli,  compresi  quelli  per  l'alimentazione  umana  e
animale;
    e)  le  consulenze  relative  all'uso  di  biotecnologie  per  la
certificazione varietale degli organismi vegetali;
    f)  la  consulenza  per  l'uso di biotecnologie innovative per la
diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
    g)   la  consulenza  per  il  monitoraggio  ambientale  in  campo
agroalimentare,    mediante   l'uso   di   tecniche   biotecnologiche
innovative;
    h)  le  attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla
produzione   di   mezzi   tecnici  dei  settori  delle  biotecnologie
innovative negli ambiti agroalimentari;
    i)  il  patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di
competenza.
 
          Nota all'art. 11:
              - Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n.
          152  (Modifiche  ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976,
          n.   3,  e  nuove  norme  concernenti  l'ordinamento  della
          professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e'
          il seguente:
              "Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e
          dei  dottori  forestali  le attivita' volte a valorizzare e
          gestire   i  processi  produttivi  agricoli,  zootecnici  e
          forestali,   a  tutelare  l'ambiente  e,  in  generale,  le
          attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono
          di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
                a) la  direzione,  l'amministrazione, la gestione, la
          contabilita',  la  curatela  e  la consulenza, singola o di
          gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle
          industrie  per  l'utilizzazione,  la  trasformazione  e  la
          commercializzazione dei relativi prodotti;
                b) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la
          sorveglianza,  la  liquidazione,  la  misura,  la stima, la
          contabilita'  e il collaudo delle opere di trasformazione e
          di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica
          e  delle  opere  di  sistemazione idraulica e forestale, di
          utilizzazione  e  regimazione  delle  acque  e  di difesa e
          conservazione  del suolo agrario, sempreche' queste ultime,
          per  la  loro natura prevalentemente extraagricola o per le
          diverse  implicazioni professionali non richiedano anche la
          specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
                c) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la
          sorveglianza,  la  liquidazione,  la  misura,  la stima, la
          contabilita'   e   il   collaudo   di   opere  inerenti  ai
          rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da
          sci  ed  attrezzature  connesse,  alla  conservazione della
          natura,  alla  tutela  del  paesaggio  ed  all'assestamento
          forestale;
                d) la  progettazione,  la direzione, la sorveglianza,
          la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il
          collaudo,    compresa    la   certificazione   statica   ed
          antincendio,  dei lavori relativi alle costruzioni rurali e
          di  quelli  attinenti  alle  industrie agrarie e forestali,
          anche  se  iscritte  al  catasto  edilizio  urbano ai sensi
          dell'art.  1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
          90,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 giugno
          1990,  n.  165,  nonche'  dei  lavori  relativi  alle opere
          idrauliche  e  stradali  di  prevalente interesse agrario e
          forestale  ed  all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi
          artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio
          dighe del Ministero dei lavori pubblici;
                e) tutte  le operazioni dell'estimo in generale e, in
          particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari,
          capitali  agrari,  produzioni  animali e vegetali dirette o
          derivate,    mezzi    di    produzione,    acque,    danni,
          espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche
          e  forestali  e  nelle  industrie  per  l'utilizzazione, la
          trasformazione   e   la  commercializzazione  dei  relativi
          prodotti;
                f) i   bilanci,  la  contabilita',  gli  inventari  e
          quant'altro  attiene  alla  amministrazione delle aziende e
          imprese    agrarie,    zootecniche   e   forestali   o   di
          trasformazione  e commercializzazione dei relativi prodotti
          e  all'amministrazione  delle  associazioni  di produttori,
          nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;
                g) l'accertamento   di  qualita'  e  quantita'  delle
          produzioni   agricole,  zootecniche  e  forestali  e  delle
          relative  industrie,  anche in applicazione della normativa
          comunitaria, nazionale e regionale;
                h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa
          attivita'   di  sperimentazione  e  controllo  nel  settore
          applicativo;
                i) i   lavori   e   gli   incarichi   riguardanti  la
          coltivazione   delle   piante,   la   difesa   fitoiatrica,
          l'alimentazione  e  l'allevamento degli animali, nonche' la
          conservazione,   il   commercio,   l'utilizzazione   e   la
          trasformazione dei relativi prodotti;
                l) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la
          sorveglianza,  la  liquidazione,  la  misura,  la stima, la
          contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela
          del  suolo,  delle  acque  e dell'atmosfera, ivi compresi i
          piani  per  lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di
          cave  a  cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione
          ed  allo  smaltimento  sul  suolo agricolo di sottoprodotti
          agro-industriali   e   di   rifiuti   urbani,   nonche'  la
          realizzazione di barriere vegetali antirumore;
                m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia
          per il catasto rustico che per il catasto urbano;
                n) la  valutazione  per  la  liquidazione  degli  usi
          civici  e  l'assistenza  della  parte nella stipulazione di
          contratti   individuali   e  collettivi  nelle  materie  di
          competenza;
                o) le   analisi   fisico-chimico-microbiologiche  del
          suolo,  i  mezzi  di  produzione  e  dei prodotti agricoli,
          zootecnici  e forestali e le analisi, anche organolettiche,
          dei  prodotti  agro-industriali  e  l'interpretazione delle
          stesse;
                p) la   statistica,   le   ricerche  di  mercato,  il
          marketing,   le   attivita'   relative   alla  cooperazione
          agricolo-forestale,  alla  industria  di trasformazione dei
          prodotti  agricoli,  zootecnici  e  forestali  ed alla loro
          commercializzazione,  anche  organizzata in associazioni di
          produttori, in cooperative e in consorzi;
                q) gli  studi  di  assetto  territoriale  ed  i piani
          zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per
          quanto  attiene  alle  componenti  agricolo-forestali ed ai
          rapporti  citta-campagna;  i piani di sviluppo di settore e
          la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la
          classificazione   del   territorio   rurale,   agricolo   e
          forestale;
                r) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la
          sorveglianza,  la  misura,  la stima, la contabilita' ed il
          collaudo    di    lavori   inerenti   alla   pianificazione
          territoriale   ed   ai   piani   ecologici  per  la  tutela
          dell'ambiente;  la  valutazione di impatto ambientale ed il
          successivo  monitoraggio  per  quanto  attiene agli effetti
          sulla  flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali
          per   lo   sviluppo   degli   ambiti  naturali,  urbani  ed
          extraurbani;   i   piani  ecologici  e  i  rilevamenti  del
          patrimonio agricolo e forestale;
                s) lo  studio,  la  progettazione,  la  direzione, la
          sorveglianza,  la  misura,  la stima, la contabilita' ed il
          collaudo  di lavori inerenti alla valutazione delle risorse
          idriche  ed  ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo
          irriguo  che  per  le  necessita' di approvvigionamento nel
          territorio rurale;
                t) lo  studio,  la  progettazione,  la direzione e il
          collaudo  di  interventi  e  di  piani  agrituristici  e di
          acquacoltura;
                u) la  progettazione  e  la  direzione  dei lavori di
          costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17
          e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
                v) la  progettazione,  la direzione, la sorveglianza,
          la  liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo
          di  lavori  relativi  al  verde pubblico, anche sportivo, e
          privato,  ai  parchi naturali urbani e extraurbani, nonche'
          ai giardini e alle opere a verde in generale;
                z) il  recupero  paesaggistico  e  naturalistico;  la
          conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il
          recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;
                aa) le  funzioni  peritali  e  di arbitrato in ordine
          alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
                bb) l'assistenza   e  la  rappresentanza  in  materia
          tributaria  e  le  operazioni  riguardanti  il credito e il
          contenzioso  tributario  attinenti  alle  materie  indicate
          nelle lettere precedenti;
                cc) le  attivita',  le  operazioni  e le attribuzioni
          comuni  con altre categorie professionali ed in particolare
          quelle   richiamate   nell'art.   19   del   regio  decreto
          11 febbraio  1929,  n.  274,  ivi  comprese quelle elencate
          sotto  le  lettere  a),  d),  f),  m),  n) dell'art. 16 del
          medesimo  regio  decreto  n.  274  del 1929 e quelle di cui
          all'art.  1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed
          agli  articoli  1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
          nei limiti delle competenze dei geometri.
              2.  I  dottori  agronomi e i dottori forestali hanno la
          facolta'  di  svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche
          in  settori  diversi  da  quelli  ivi indicati quando siano
          connesse  o  dipendenti da studi o lavori di loro specifica
          competenza.
              3.  Per  gli  incarichi  di  notevole complessita' sono
          ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti,
          se necessario ed opportuno anche di categorie professionali
          diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da
          espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli
          incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di
          notevole  portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed
          alla  regimazione  delle  acque  se  attuate  con strutture
          complesse  e  su  aree  di notevole estensione, nonche' gli
          incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata
          all'aspetto  agricolo e rurale, con particolare riguardo ai
          piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
              4.  L'elencazione  di  cui  al  comma  1 non pregiudica
          l'esercizio  di  ogni  altra  attivita'  professionale  dei
          dottori  agronomi  e  dei  dottori forestali, ne' di quanto
          puo'  formare oggetto dell'attivita' professionale di altre
          categorie a norma di leggi e regolamenti.".