Art. 14.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  dei  dottori agronomi e
dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori
agronomi e dottori forestali.
  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A.
  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.