Art. 5.
Diritto  dovuto  in  misura fissa dai soggetti iscritti nelle sezioni
                              speciali

  1.  Il  diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti di cui
agli  articoli  2  e  3, si applica in misura fissa per ogni soggetto
iscritto  o  annotato  nelle  sezioni  speciali  del  registro  delle
imprese,  cosi' come determinato con il decreto di cui al comma 1 del
successivo articolo 9.
  2.  Le  unita'  locali  di  imprese  estere iscritte nel repertorio
economico  amministrativo  di  cui all'articolo 9, comma 2, punto b),
del  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
versano un diritto in misura fissa stabilito con il decreto di cui al
comma 1 del successivo articolo 9.
 
          Nota all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art.  9, commi 1 e 2, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581
          (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  8  della  legge 29
          dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di  istituzione del
          registro  delle  imprese  di  cui  all'art. 2188 del codice
          civile), e' il seguente:
              "1.  In  attuazione  dell'art.  8, comma 8, lettera d),
          della  legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito
          il  repertorio  delle  notizie economiche ed amministrative
          (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a) gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b) gli  imprenditori  con  sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.".