Art. 5. Diritto dovuto in misura fissa dai soggetti iscritti nelle sezioni speciali 1. Il diritto dovuto alle camere di commercio dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3, si applica in misura fissa per ogni soggetto iscritto o annotato nelle sezioni speciali del registro delle imprese, cosi' come determinato con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9. 2. Le unita' locali di imprese estere iscritte nel repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 9, comma 2, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, versano un diritto in misura fissa stabilito con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), e' il seguente: "1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali.".