Art. 7. Diritto dovuto dai soggetti passivi che esercitano l'impresa anche tramite unita' locali 1. Le imprese che esercitano l'attivita' anche tramite unita' locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unita' locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo e un tetto massimo stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9.