Art. 7.
Diritto  dovuto  dai  soggetti passivi che esercitano l'impresa anche
                        tramite unita' locali

  1.  Le  imprese  che  esercitano  l'attivita'  anche tramite unita'
locali  sono  tenute  al pagamento, per ciascuna unita' locale, di un
diritto  commisurato a quello stabilito per la sede principale con un
importo  minimo e un tetto massimo stabiliti con il decreto di cui al
comma 1 del successivo articolo 9.