Art. 8.
 Modalita' di determinazione del diritto e termini per il versamento

  1.  Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio
di  ogni  anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese
un  apposito  modulo,  contenente i dati del soggetto passivo, la sua
posizione  nei  confronti  della  camera  di  commercio,  l'ammontare
complessivo  del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni
speciali,   nonche'  i  dati  necessari  all'autodeterminazione  come
previsto  dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti
iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
  2.  Il  diritto  dovuto  dai  contribuenti  e'  versato,  in  unica
soluzione,  con  le  modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto
legislativo  9  luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il
pagamento del primo acconto di tali imposte.
  3.  Le  imprese  iscritte  o  annotate  nelle  sezioni speciali del
registro  delle  imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al
momento dell'iscrizione o dell'annotazione.
  4.  Le  imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle
imprese  in  corso  d'anno  versano,  al  momento dell'iscrizione, il
diritto  minimo  previsto  per  la prima classe di fatturato; saldano
l'eventuale maggiore importo dovuto relativo all'anno di iscrizione a
norma dei successivi commi 5 e 6.
  5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione
ordinaria  del  registro  delle  imprese  deve essere determinato dal
contribuente  medesimo  applicando le aliquote, previste per ciascuna
classe  di  fatturato  e  riportate  sul modulo di cui al comma 1, al
fatturato complessivo del contribuente.
  6.  Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle
imprese,  che  non  abbiano  formalizzato  le  scritture contabili al
momento  del  pagamento  del  diritto,  individuano il fatturato e il
relativo  diritto  da  versare  sulla  base delle scritture contabili
comunque disponibili relative all'esercizio precedente.
 
          Nota all'art. 8:
              - Il Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241   (Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni),   reca:   "Disposizioni   in   materia   di
          riscossione".