Art. 18.
1.  Le  disposizioni processuali della presente legge si applicano ai
procedimenti   in   corso  che  versano  nella  fase  delle  indagini
preliminari  ovvero nei quali e' in corso o deve aver luogo l'udienza
preliminare.
2.  Quando  gli  atti  sono  gia' stati acquisiti al fascicolo per il
dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di
nullita'  o  di  inutilizzabilita' deve essere rilevata dal giudice o
eccepita  entro  la  prima udienza successiva alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3.  Nell'ipotesi  in  cui l'autorita' giudiziaria nei procedimenti in
corso,  a  seguito  della  dichiarazione  di  inutilizzabilita'  o di
nullita'  degli  atti  assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli
rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con
ordinanza  appellabile  ai  sensi  dell'articolo  310  del  codice di
procedura  penale.  Si  applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del
medesimo codice.
4.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 3, nei processi per i reati di cui
all'articolo  407  del  codice  di  procedura  penale,  i  termini di
custodia   cautelare  sono  sospesi  per  il  tempo  necessario  alla
rinnovazione  degli  atti,  ai  sensi dell'articolo 304, comma 1, del
medesimo  codice.  Restano  fermi  i  limiti  di  cui  ai commi 6 e 7
dell'articolo 304 del codice di procedura penale.
5.  Nelle  ipotesi  di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione
resta  sospeso  per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti,
ai sensi dell'articolo 159 del codice penale.
 
          Note all'art. 18:
              - Si riporta il testo degli articoli 304, 310 e 407 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  304  (Sospensione  dei termini di durata massima
          della   custodia   cautelare).   -  1. I  termini  previsti
          dall'art.  303  sono  sospesi,  con ordinanza appellabile a
          norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
                a) nella  fase  del giudizio, durante il tempo in cui
          il  dibattimento  e'  sospeso  o  rinviato  per impedimento
          dell'imputato  o  del  suo  difensore,  ovvero su richiesta
          dell'imputato   o   del   suo   difensore,  sempre  che  la
          sospensione  o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa;
                b) nella  fase  del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
          presentazione,    dell'allontanamento   o   della   mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati;
                c)  nella  fase del giudizio, durante la pendenza dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
                c-bis) nel  giudizio  abbreviato, durante il tempo in
          cui  l'udienza  e'  sospesa  o rinviata per taluno dei casi
          indicati  nelle  lettere  a) e b) e durante la pendenza dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
              2. I  termini  previsti  dall'art.  303  possono essere
          altresi'  sospesi  quando  si  procede per taluno dei reati
          indicati  nell'art.  407,  comma 2, lettera a), nel caso di
          dibattimenti   o   di  giudizi  abbreviati  particolarmente
          complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
          si  delibera  la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
          giudizio sulle impugnazioni.
              3. Nei  casi  previsti  dal  comma 2, la sospensione e'
          disposta  dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
              4. I  termini  previsti dall'art. 303, comma 1, lettera
          a),   sono  sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a  norma
          dell'art.  310,  se  l'udienza  preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata  per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
          a) e b), del presente articolo.
              5. Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere a) e b) del
          comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
          al  comma 4, non si applicano ai coimputati ai quali i casi
          di  sospensione  non  si  riferiscono e che chiedono che si
          proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
              6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
          superare  il  doppio  dei  termini  previsti dall'art. 303,
          commi 1,  2  e  3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
          previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis),
          e  i  termini aumentati della meta' previsti dall'art. 303,
          comma 4,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  i  due  terzi del
          massimo   della  pena  temporanea  prevista  per  il  reato
          contestato  o  ritenuto  in  sentenza.  A  tal fine la pena
          dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
              7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
          per  il  limite  relativo  alla  durata  complessiva  della
          custodia  cautelare,  non  si  tiene  conto  dei periodi di
          sospensione di cui al comma 1, lettera b)".
              "Art.  310  (Appello).  -  1. Fuori  dei  casi previsti
          dall'art. 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e
          il   suo  difensore  possono  proporre  appello  contro  le
          ordinanze   in   materia  di  misure  cautelari  personali,
          enunciandone contestualmente i motivi.
              2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1,
          2,  3,  4  e  7.  Dell'appello  e'  dato  immediato  avviso
          all'Autorita'  giudiziaria  procedente che, entro il giorno
          successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata, e
          gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
          al  tribunale  si svolge in camera di consiglio nelle forme
          previste  dall'art.  127.  Fino  al giorno dell'udienza gli
          atti  restano depositati in cancelleria con facolta' per il
          difensore  di  esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale
          decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
              3. L'esecuzione   della   decisione  con  la  quale  il
          tribunale,  accogliendo  l'appello  del pubblico ministero,
          dispone  una  misura  cautelare  e'  sospesa  fino a che la
          decisione non sia divenuta definitiva".
              "Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
          preliminari).  -  1.  Salvo  quanto previsto dall'art. 393,
          comma 4,  la  durata  delle  indagini  preliminari non puo'
          comunque superare diciotto mesi.
              2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
                a) i delitti appresso indicati:
                  1)  delitti di cui gli articoli 285, 286, 416-bis e
          422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
          aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
          e  291-quater,  comma 4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43;
                  2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
          575,  628,  terzo  comma,  629,  secondo comma, e 630 dello
          stesso codice penale;
                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
          stesso articolo;
                  4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
          delitti  di  cui  agli  articoli  270, terzo comma 270-bis,
          secondo comma, e 306, secondo comma del codice penale;
                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                  6)  delitti  di  cui agli articoli 73 limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
                  7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          comma 1,  600-ter,  comma 1,  601,  609-bis  nelle  ipotesi
          aggravate    previste    dall'art.   609-ter,   609-quater,
          609-octies del codice penale;
                b)  notizie  di  reato  che  rendono  particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
                c)  indagini  che  richiedono  il  compimento di atti
          all'estero;
                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
          pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito della legge
          o prorogato del giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati."
              - Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
              "Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
          Il  corso  della  prescrizione  rimane  sospeso nei casi di
          autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro
          giudizio,  e  in  ogni  caso  in  cui  la  sospensione  del
          procedimento  penale o dei termini di custodia cautelare e'
          imposta da una particolare disposizione di legge.
              La  sospensione  del corso della prescrizione, nei casi
          di  autorizzazione  a  procedere  di cui al primo comma, si
          verifica  dal momento in cui il pubblico ministero effettua
          la relativa richiesta.
              La  prescrizione  riprendere il suo corso dal giorno in
          cui  e'  cessata  la  causa  della  sospensione. In caso di
          autorizzazione  a  procedere,  il  corso della prescrizione
          riprende  dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
          la richiesta.".