Art. 19.
1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  1.050  milioni  annue  a  decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2001, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri.
2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.