Art. 10 (L) 
           Interventi subordinati a permesso di costruire 
                   (legge n. 10 del 1977, art. 1; 
          legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 
 
  1.  Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica   ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: 
    a) gli interventi di nuova costruzione; 
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
    c) gli interventi di  ristrutturazione  edilizia  che  comportino
aumento di unita' immobiliari, modifiche del  volume,  della  sagoma,
dei prospetti o  delle  superfici,  ovvero  che,  limitatamente  agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino  mutamenti  della
destinazione d'uso. 
  2. Le regioni stabiliscono con legge quali  mutamenti,  connessi  o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro
parti, sono subordinati a permesso  di  costruire  o  a  denuncia  di
inizio attivita'. 
  3. Le regioni possono  altresi'  individuare  con  legge  ulteriori
interventi che, in  relazione  all'incidenza  sul  territorio  e  sul
carico  urbanistico,  sono  sottoposti  al  preventivo  rilascio  del
permesso di costruire. La  violazione  delle  disposizioni  regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.